IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  275  del  23  maggio  2001 pronunciata dal
tribunale  di  Napoli  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Calzaturificio Russo gia' Eredi Russo di Russo G.;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 maggio 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio
Russo  gia' Eredi Russo di Russo G., sede in Melito di Napoli, unita'
in  Napoli, per un massimo di 83 unita' lavorative, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 23 maggio 2001 al 22 maggio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal
contributo  addizionale  di cui all'art. 8, comma 8--bis, della legge
n. 160/1988, citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 ottobre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi