IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1) Modifiche al decreto 31 luglio 1998.
  1.1. Al  decreto  31  luglio  1998,  recante  modalita' tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione  telematica dei versamenti, sono apportate le modifiche di
cui ai punti successivi.
  1.2. Il titolo del capo III e' sostituito dal seguente:
  "Modalita'  tecniche  di  registrazione telematica dei contratti di
locazione e di affitto di beni immobili".
  1.3. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   14  (Utenti)  -  1.  Si  definiscono  utenti  del  servizio
dell'Agenzia   delle  entrate,  che  consente  la  registrazione  dei
contratti  di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento
delle  relative imposte per via telematica, i soggetti obbligati alla
registrazione   ai   sensi   dell'art.   10  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  limposta di registro approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.".
  1.4. L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  15  (Modalita'  di  registrazione)  -  1.  Gli utenti di cui
all'art.  14  possono  procedere  alla  registrazione  telematica dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili con le modalita'
di seguito indicate:
    a) direttamente,  avvalendosi  del servizio telematico Entratel o
Internet  in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per
la  trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle
imposte   sui   redditi,  dell'imposta  sulle  attivita'  produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta;
    b) tramite  gli  incaricati  della trasmissione telematica di cui
all'art.  3,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
    c) tramite  le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni
nazionali  stipulate  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1,  della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
    d) tramite  le  agenzie  di  mediazione  immobiliare iscritte nei
ruoli  dei  mediatori  tenuti  dalle  Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato;
    e) tramite  soggetti,  anche  organizzati  in forma associativa o
federativa  degli  utenti,  appositamente  delegati e aventi adeguata
capacita' tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.".
  1.5. L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  16 (Costituzione e autenticazione dei file). - 1. I dati dei
contratti  per i quali si richiede la registrazione telematica devono
essere contenuti in file. Ciascun file puo' contenere i dati relativi
ad  uno  o  piu'  contratti  che si riferiscono ad un solo utente che
richiede la registrazione telematica.
  2.  I  file possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate solo
se  corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o
del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le
modalita'  descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico  e  al  paragrafo  3  dell'allegato  tecnico  ter al presente
decreto.".
  1.6. L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 17 (Abilitazione). - 1. Gli utenti che procedono direttamente
alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto
devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet in
relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle
proprie dichiarazioni.
  2.  Gli  incaricati,  le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di
cui  all'art.  15,  comma  1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a
richiedere  l'abilitazione  al servizio telematico Entratel, e devono
operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
  3.  Non  sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti
di  cui  all'art.  14  gia'  abilitati per la trasmissione telematica
delle proprie dichiarazioni. Analogamente, i soggetti di cui all'art.
15,  comma  1,  lettere  b),  c),  d)  ed e), che gia' hanno ottenuto
l'abilitazione  al  servizio  telematico  Entratel  non sono tenuti a
richiedere una nuova abilitazione.
  4.  Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all'art.
15,  comma  1,  lettera  e),  sono  tenuti a darne comunicazione alla
direzione   regionale   o  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate
territorialmente competenti in base al proprio domicilio fiscale.
  5.  La  comunicazione  di  cui al comma 4 deve contenere i seguenti
dati identificativi sia dell'utente sia del soggetto che esso intende
delegare:
    a) codice fiscale;
    b) cognome e nome, per le persone fisiche;
    c) denominazione   o   ragione  sociale  e  dati  anagrafici  del
rappresentante  legale  o  negoziale  per  i  soggetti  diversi dalle
persone fisiche;
    d) domicilio fiscale.
  Analoga  comunicazione  deve  essere  effettuata nel caso di revoca
della delega.".
  1.7. L'art. 18 e' abrogato.
  1.8. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  19  (Revoche).  - 1.  L'abilitazione  al servizio telematico
Entratel  o  Internet  puo'  essere  revocata a fronte delle seguenti
circostanze:
    a) estinzione del soggetto abilitato;
    b) gravi  irregolarita'  nella  trasmissione dei dati relativi ai
contratti o delle informazioni necessarie per effettuare i versamenti
mediante  addebito automatico su conto corrente convenzionato, di cui
al successivo art. 21.
  2.   L'ufficio   che  adotta  il  provvedimento  di  revoca  ne  da
comunicazione all'interessato.".
  1.9. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  20  (Esecuzione  della  registrazione  telematica).  - 1. La
registrazione  avviene  mediante  la trasmissione telematica dei dati
del  contratto,  compreso  il  testo dello stesso se redatto in forma
scritta,  entro  il termine previsto per la registrazione, secondo le
specifiche  riportate  nell'allegato  tecnico  bis,  senza  ulteriori
adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23.
  2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati
sono correttamente ricevuti dall'Agenzia delle entrate.
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  in  luogo  delle annotazioni di cui
all'art.  16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni
singolo  contratto  mediante  apposite  ricevute, di cui all'art. 22,
comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.".
  1.10. L'art. 21 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  21  (Modalita' di versamento telematico). - 1. Il versamento
delle imposte di registro, di bollo nonche' degli eventuali interessi
e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le
modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per
via   telematica,   includendo   nel   file  contenente  i  contratti
alternativamente:
    a) le  coordinate del conto corrente degli utenti di cui all'art.
14,  se  questi  ultimi  procedono  direttamente  alla  registrazione
telematica  dei  contratti  di  locazione  e  di  affitto  oppure  si
avvalgono  dei  soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), c),
d)  o  e),  e  comunicano formalmente agli stessi il proprio consenso
all'uso   delle   predette   coordinate   all'atto  dell'incarico  di
provvedere alla registrazione telematica;
    b) le  coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all'art.
15,  comma 1,  lettera  b), c), d) o e), se questi ultimi eseguono la
registrazione dei contratti di locazione e di affitto per conto degli
utenti di cui all'art. 14.
  2.  Il conto corrente da utilizzare per effettuare il versamento di
cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso un istituto di credito
convenzionato con l'Agenzia delle entrate.
  3.  Gli uffici controllano la regolarita' dei versamenti effettuati
ai  sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente
versamento,  la  maggiore  imposta,  gli  eventuali  interessi  e  le
sanzioni.".
  1.11. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  22  (Ricevute  di  ricezione del file, di attestazione della
registrazione e di avvenuto versamento). - 1. L'Agenzia delle entrate
attesta   l'avvenuta   ricezione  dei  file  contenenti  i  dati  dei
contratti,  per i quali si richiede la registrazione telematica, e le
informazioni  riguardanti  i  relativi  versamenti  mediante apposite
ricevute nelle quali sono indicati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo  del file attribuito dall'utente o da uno dei
soggetti di cui all'art. 15, comma 1, let tere b), c), d) o e);
    c) il  protocollo  attribuito  al file dall'Agenzia delle entrate
all'atto di ricezione dello stesso;
    d) il numero dei contratti contenuti nel file;
    e) gli  identificativi dei contratti per i quali la registrazione
non e' stata effettuata ai sensi del successivo comma 4.
  Per ognuno di tali contratti e' evidenziato il motivo dello scarto.
  2.  La ricevuta di cui al comma 1 non e' prodotta se il file cui si
riferisce e' scartato per uno dei seguenti motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il
servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet,
in  base  alle  modalita'  descritte, rispettivamente, al paragrafo 2
dell'allegato  tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter del
presente decreto;
    b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro  per  il  servizio Internet duplicato, a fronte di un invio
dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) omessa  o  errata  indicazione del codice fiscale dell'utente,
per  i file inviati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere
b), c), d) o e);
    d) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo distribuito dal l'Agenzia delle entrate.
  3.  Nei casi previsti dal comma 2 lo scarto del file e' comunicato,
tramite  il  servizio  telematico,  al  soggetto che ha effettuato la
trasmissione  del  file. Tutti i contratti, i cui dati sono contenuti
nel file scartato, sono respinti.
  4. L'Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo
contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
    a)  i  dati  trasmessi dall'utente o da uno dei soggetti elencati
all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
    b) la data e gli estremi di registrazione.
  5. Con successiva ricevuta l'Agenzia delle entrate comunica l'esito
dell'addebito  eseguito  dall'istituto  di  credito  in  relazione al
versamento  delle  imposte  di  registro,  di bollo e degli eventuali
interessi e sanzioni dovuti per la registrazione.
  6.  La  ricevute  di  cui al comma 4 non sono prodotte per omessa o
errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione telematica
di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 21.
  7. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio
Entratel  o  del  codice  di riscontro per il servizio Internet, sono
rese  disponibili  per  via  telematica al soggetto che ha apposto il
proprio  codice di autenticazione o di riscontro al file di contratti
cui si riferiscono le ricevute medesime.
  8.  Salvo  cause  di  forza maggiore, le ricevute di cui al comma 4
sono  rese  disponibili  per  l'acquisizione per via telematica entro
cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file e per un periodo
non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  9.  Le  ricevute  di cui al comma 4, che attestano la registrazione
dei   singoli   contratti,  sono  comunque  rese  disponibili  per  i
contraenti  nell'ufficio  presso cui il contratto e' stato registrato
non  oltre  il  trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del
file.".
  1.12. L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  23  (Adempimenti  a  carico  dei  soggetti che effettuano la
registrazione  telematica).  -  1.  Gli utenti devono consegnare alla
parte contraente copia della ricevuta che attesta la registrazione di
cui all'art. 22, comma 4.
  2.  I  soggetti  di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  sono  tenuti  a  rilasciare agli utenti che hanno conferito loro
l'incarico di provvedere alla registrazione telematica:
    a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione;
    b) due copie della ricevuta di cui all'art. 22, comma 4;
    c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 5.
  3.  Gli  utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art.
18  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 aprile  1986,  n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui
all'art.  22, commi 4 e 5, anche al fine di consentire i controlli da
parte dell'Agenzia delle entrate.".
2) Specifiche tecniche.
  2.1. L'allegato tecnico bis e' sostituito dalle specifiche tecniche
allegate al presente provvedimento.
3) Norme finali e transitorie.
  3.1. Le norme contenute nel presente provvedimento si applicano dal
1  gennaio  2002.  La lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto
31 luglio  1998,  come  modificato  del  presente  provvedimento,  si
applica a partire dal 1 febbraio 2002.
Motivazioni.
  L'Agenzia  delle  entrate  ha  l'obiettivo di ampliare l'offerta di
servizi fruibili per via telematica.
  L'Agenzia  con  il  presente  provvedimento  disciplina,  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001,  n.  404, le modalita' tecniche di registrazione telematica dei
contratti  di  locazione  e  affitto,  divenuta  obbligatoria  per  i
possessori di almeno cento unita' immobiliari e facoltativa per tutti
gli altri soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.
  Viene,  quindi, attuato l'allargamento della platea di soggetti che
possono  effettuare,  direttamente  o  tramite  soggetti incaricati o
delegati,  la  registrazione  telematica  dei contratti di locazione,
estendendo, di conseguenza, anche agli utenti del servizio telematico
Internet  cio'  che  era gia' disponibile per gli utenti del servizio
Entratel. Parallelamente,  viene ampliato anche il novero di soggetti
che  svolgono  il  ruolo  di intermediari telematici tra gli utenti e
l'Agenzia delle entrate comprendendo tra essi anche le organizzazioni
della    proprieta'    edilizia   e   dei   conduttori   maggiormente
rappresentative,  firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai
sensi  dell'art.  4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; le
agenzie  di  mediazione  immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori
tenuti   dalle   Camere   di  commercio,  industria,  agricoltura  ed
artigianato; altri soggetti, anche organizzati in forma associativa o
federativa  degli  utenti,  appositamente  delegati e aventi adeguata
capacita' tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.
  E'  mutata,  inoltre,  la  modalita'  di versamento dell'imposta di
registro,  di  bollo  e  degli  eventuali  interessi  e sanzioni, che
dovranno  essere  versate  non  piu'  mediante RID ma, sempre per via
telematica,   con  le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.
  Legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  5  dell'8 gennaio  1997, concernente la tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati personali, come
integrata  dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  17  maggio  1999,  recante
disposizioni  in  materia di trattamento di dati particolari da parte
di soggetti pubblici.
  Decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, concernente norme di
semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  208 del 7 settembre 1998,
recante  modalita'  per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
  Decreto  31 luglio  1998  del  direttore  generale del dipartimento
delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 187 del 12
agosto   1998,   concernente   modalita'   tecniche  di  trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
  Legge  9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  292  del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  267 del 16 novembre 2001,
recante   disposizioni   in  materia  di  utilizzo  del  servizio  di
collegamento   telematico   con   l'Agenzia   delle  entrate  per  la
presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle
disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2001
                                                 Il direttore: Romano