Articolo 1 Articolazione organizzativa 1. Ai fini della gestione, l'assetto organizzativo dell'INAF si compone dei centri di spesa e dei centri di responsabilita'. 2. I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio per provvedere alle spese finali dell'INAF, in modo da svolgere i procedimenti contabili relativi ai ricavi ed ai costi dei centri di responsabilita' che vi afferiscono. 3. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 296, di seguito denominato "Decreto istitutivo", i centri di responsabilita' costituiscono il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono, nei termini di cui al successivo articolo 25, di un piano di gestione che definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori produttivi da impiegare. 4. Nel presente regolamento, per Osservatori si devono intendere anche le altre Strutture di ricerca, ad essi assimilate, che il Consiglio direttivo abbia costituito ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera a) del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'INAF. 5. Il Consiglio direttivo, nel deliberare la costituzione di una Struttura di ricerca e di servizio a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'INAF, puo' qualificarla, in relazione alla durata ed alle dimensioni, come centro di spesa oppure come unita' organizzativa afferente ad un Osservatorio o alla Amministrazione centrale . Nel caso di Struttura di ricerca e di servizio a tempo determinato che il Consiglio direttivo non ritenga di qualificare come centro di spesa o come unita' organizzativa, l'atto istitutivo individua l'unita' organizzativa a cui essa afferisce.