Articolo 1
                     Articolazione organizzativa

1.  Ai  fini  della  gestione,  l'assetto  organizzativo dell'INAF si
compone dei centri di spesa e dei centri di responsabilita'.
2.  I centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio
per  provvedere  alle  spese  finali dell'INAF, in modo da svolgere i
procedimenti  contabili  relativi ai ricavi ed ai costi dei centri di
responsabilita' che vi afferiscono.
3.  In  attuazione  dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del Decreto
Legislativo  23  luglio  1999  n. 296, di seguito denominato "Decreto
istitutivo", i centri di responsabilita' costituiscono il riferimento
organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e dispongono,
nei termini di cui al successivo articolo 25, di un piano di gestione
che  definisce i risultati da raggiungere e conferisce loro i fattori
produttivi da impiegare.
4.  Nel  presente  regolamento,  per  Osservatori si devono intendere
anche  le  altre  Strutture  di  ricerca,  ad essi assimilate, che il
Consiglio  direttivo abbia costituito ai sensi dell'articolo 11 comma
2  lettera  a) del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento
dell'INAF.
5.  Il  Consiglio  direttivo,  nel  deliberare la costituzione di una
Struttura  di  ricerca  e  di  servizio a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo    11,   comma   2,   lettera   b),   del   regolamento
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'INAF, puo' qualificarla,
in  relazione  alla  durata  ed alle dimensioni, come centro di spesa
oppure  come unita' organizzativa afferente ad un Osservatorio o alla
Amministrazione  centrale  .  Nel  caso  di Struttura di ricerca e di
servizio  a  tempo determinato che il Consiglio direttivo non ritenga
di  qualificare  come  centro  di  spesa o come unita' organizzativa,
l'atto   istitutivo  individua  l'unita'  organizzativa  a  cui  essa
afferisce.