IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica, approvato dal CUN nell'adunanza del 15 settembre 1999, in base al quale la durata del corso passa da quattro a cinque anni; Vista la proposta di modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica, formulata dal senato accademico di questa Universita' con deliberazione n. 352 del 10 luglio 2001; Accertato che il consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 25 ottobre 2001; Decreta: Art. 1. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2278, e successive modificazioni, e ulteriormente modificato come di seguito indicato. 2. L'ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica e' sostituito dall'ordinamento allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 3. Il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.