IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre  1926,  n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per
la parte relativa alle scuole di specializzazione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  il  nuovo  ordinamento  della  scuola di specializzazione in
biochimica  clinica, approvato dal CUN nell'adunanza del 15 settembre
1999,  in base al quale la durata del corso passa da quattro a cinque
anni;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dell'ordinamento della scuola di
specializzazione   in   biochimica   clinica,  formulata  dal  senato
accademico  di  questa  Universita'  con  deliberazione  n.  352  del
10 luglio 2001;
  Accertato  che  il  consiglio  universitario  nazionale ha espresso
parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 25 ottobre
2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con
regio  decreto 14 ottobre 1926 n. 2278, e successive modificazioni, e
ulteriormente modificato come di seguito indicato.
  2.  L'ordinamento  della  scuola  di specializzazione in biochimica
clinica  e'  sostituito dall'ordinamento allegato al presente decreto
del quale costituisce parte integrante.
  3.  Il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione di cui al
comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.