IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000,   concernente  l'ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il   decreto-legge   7  settembre  2001,  n.  343,  recante
disposizioni  urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle attivita' di protezione civile, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5-bis,  comma  1,  della predetta
normativa  che  rinvia,  per  l'organizzazione del Dipartimento della
protezione  civile,  ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art.
9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Funzioni del Dipartimento della protezione civile
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  nell'ambito degli
indirizzi  dettati  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dal  Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo
stesso Dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, e dalla vigente normativa in materia di protezione civile.
  2. Il Dipartimento della Protezione civile provvede inoltre:
    a) a  organizzare  e  coordinare  al  proprio  interno  tutte  le
attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
    b) a  garantire  il  supporto  alle  attivita'  della Commissione
nazionale  per  la  previsione  e  prevenzione dei grandi rischi, del
Comitato  operativo  della  protezione  civile  nonche'  del Comitato
paritetico  Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
    c) a   curare   le   attivita'  concernenti  il  volontariato  di
protezione civile;
    d) a  sviluppare  e  mantenere  relazioni con tutti gli organismi
istituzionali  e  scientifici internazionali operanti nel campo della
protezione   civile,   partecipando   attivamente   a   progetti   di
collaborazione internazionale.