IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 1, della predetta normativa che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. Funzioni del Dipartimento della protezione civile 1. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla vigente normativa in materia di protezione civile. 2. Il Dipartimento della Protezione civile provvede inoltre: a) a organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale; b) a garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; c) a curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile; d) a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.