LA CORTE COSTITUZIONALE
  Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Visti  gli  articoli  5  e  6  del regolamento generale della Corte
costituzionale   approvato   il   20   gennaio   1966   e  successive
modificazioni;
  Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato
il 16 dicembre 1999;
  Sulla proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
                              Delibera:
  Il  regolamento  per  i ricorsi in materia di impiego del personale
della  Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre 1999,
e' modificato come segue:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'art. 13 del regolamento e' inserito il seguente articolo:
  "Art.  13-bis. - 1.  Avverso  le  decisioni pronunciate dalla Corte
nella  composizione prevista dall'art. 2, comma 3, e' ammesso ricorso
davanti  alla  Corte  costituzionale  in  composizione ordinaria, che
giudica  senza  la  presenza  dei  tre  giudici  che  hanno emesso la
decisione impugnata.
  2.  Il  ricorso  deve  essere  depositato  in  cancelleria entro il
termine   perentorio  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della
decisione contro cui si ricorre.
  3.   Il   ricorso   non   ha  effetto  sospensivo  della  decisione
impugnata.".