LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale approvato il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego, approvato il 16 dicembre 1999; Sulla proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; Delibera: Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale, approvato con delibera 16 dicembre 1999, e' modificato come segue: Art. 1. 1. Dopo l'art. 13 del regolamento e' inserito il seguente articolo: "Art. 13-bis. - 1. Avverso le decisioni pronunciate dalla Corte nella composizione prevista dall'art. 2, comma 3, e' ammesso ricorso davanti alla Corte costituzionale in composizione ordinaria, che giudica senza la presenza dei tre giudici che hanno emesso la decisione impugnata. 2. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione contro cui si ricorre. 3. Il ricorso non ha effetto sospensivo della decisione impugnata.".