IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il  quale  vengono  delegate  al  Ministro
dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nei  territori  delle  regioni  Marche  ed Umbria colpite dalla crisi
sismica  iniziata il 26 settembre 1997, successivamente prorogato, in
data 13 dicembre 2001, fino al 31 dicembre 2002;
  Considerato  che  persiste  la  necessita'  di  adottare  ulteriori
urgenti  misure  straordinarie  per  il  completamento  dell'opera di
ricostruzione;
  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le
regioni  Marche  ed  Umbria  e  da  ultimo l'ordinanza n. 3144 del 25
luglio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 175 del 30 luglio 2001;
  D'intesa con le regioni Marche ed Umbria;
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui  all'art.  7,  comma  2, dell'ordinanza n.
2668/1997,  gia'  differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza   n.  3101/2000,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2002.
  2.  Le  regioni  Marche  ed Umbria sono autorizzate a concedere, in
presenza di comprovate ed oggettive necessita', ai sindaci dei comuni
elencati  al  comma  2  dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2694/1997 ed al
comma   1  dell'art.  1  dell'ordinanza  n.  2719/1997  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  permessi  aggiuntivi  retribuiti per un
massimo  di  settantadue  ore lavorative mensili, in deroga al limite
massimo previsto dall'art. 79 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza
n.  2947/1999  sono  ulteriormente  prorogate  al  31  dicembre  2002
relativamente  ai  contributi  di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
  4.  Il  recupero,  da  parte  dei competenti uffici, dei contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  nonche'  delle  entrate  di natura
patrimoniale  ed  assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e
ad  enti  pubblici  anche  locali,  non corrisposti per effetto delle
sospensioni  disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del
22  dicembre  1997,  e  dall'art.  2  dell'ordinanza  n.  2908 del 30
dicembre  1998,  gia'  previsto,  con  ordinanza n. 3064 del 6 luglio
2000,  a  partire  dal  1 giugno 2001, decorre dal 1 gennaio 2003. La
riscossione  avviene  mediante  rateizzazione  pari  ad otto volte il
periodo di durata della sospensione stessa.