IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, successivamente prorogato, in data 13 dicembre 2001, fino al 31 dicembre 2002; Considerato che persiste la necessita' di adottare ulteriori urgenti misure straordinarie per il completamento dell'opera di ricostruzione; Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria e da ultimo l'ordinanza n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001; D'intesa con le regioni Marche ed Umbria; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668/1997, gia' differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3101/2000, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002. 2. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a concedere, in presenza di comprovate ed oggettive necessita', ai sindaci dei comuni elencati al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2694/1997 ed al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2719/1997 e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'art. 79 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2002 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. 4. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, gia' previsto, con ordinanza n. 3064 del 6 luglio 2000, a partire dal 1 giugno 2001, decorre dal 1 gennaio 2003. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.