IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche  con  il  quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
recante  piano  per  la  razionalizzazione  e lo sviluppo della pesca
marittima;
  Visto   il  decreto  ministeriale  30  luglio  2001,  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   avente   ad  oggetto  le  "misure  di
interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001";
  Considerata  la  tradizione nazionale, di consumare prodotti ittici
freschi in occasione delle festivita' del Natale e del capodanno, per
cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  consentire la pesca in corrispondenza
delle  festivita'  natalizie in analogia a quanto disposto negli anni
precedenti;
  Ravvisata   la   necessita'  di  individuare  i  giorni  di  riposo
dell'attivita', al fine di riequilibrare il maggiore sforzo di pesca;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   E'   consentito,   facoltativamente  e  per  singola  impresa,
l'esercizio della pesca, nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre 2001.
  2.   Le   imprese  hanno  l'obbligo  di  segnalare  alle  autorita'
marittime,  entro  il  21  dicembre  2001,  la  volonta'  di svolgere
l'attivita'  di pesca nella giornata o nelle giornate di cui al comma
1  e  possono,  a  loro  discrezione,  effettuare  il  corrispondente
recupero  entro  il  giorno 31 gennaio 2002, notificandolo entro tale
data alle autorita' marittime.
  Il  presente  decreto  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2001
                    Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora