VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 26 febbraio  1920,  n.
167, relativo all'annullamento, mediante perforazione delle marche da
bollo doppie per la riscossione della tassa di bollo sulle vendite  e
somministrazioni di oggetti di lusso, istituite con  l'art.  1  dello
stesso decreto; 
 
  Visto l'art. 7, n. 1, del  testo  unico  della  legge  di  bollo  6
gennaio 1918, n. 135, che da' facolta' al  Governo  di  modificare  o
mutare le norme relative all'apposizione  ed  all'annullamento  delle
marche da bollo; 
 
  Ritenuto che per l'ingente aumento dell'uso di  valori  bollati  in
dipendenza di numerosi provvedimenti  adottati  dallo  scoppio  della
conflagrazione in poi e per la creazione di marche di  grosso  taglio
il sistema di annullamento con la scritturazione od impressione della
data si presta a frodi per doppio uso delle marche; 
 
  Ritenuto quindi la necessita di  rendere  intanto  obbligatorio  il
sistema di annullamento delle marche per  la  tassa  di  bollo  sulle
vendite e somministrazioni di lusso mediante perforazione, per alcune
categorie di esercenti e di estenderlo  anche  alla  tassa  di  bollo
sugli scambi, stabilita dall' art. 9 del detto decreto, per la  quale
si usano uguali marche, nonche' a tutte le marche da  bollo  a  tassa
fissa nei casi in cui  queste  a  norma  delle  vigenti  disposizioni
possono  essere  applicate  direttamente  dalle  persone  tenute   al
pagamento della tassa; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1° aprile 1922,  gli  esercenti,  ditte  e  persone
appresso indicate  dovranno  annullare,  esclusivamente  col  sistema
della perforazione, le  marche  da  bollo  doppie  istituite  per  la
riscossione delle tasse di bollo sul lusso e scambi e tutte le  altre
marche da bollo a tassa fissa, nei casi in cui queste possono  essere
applicate direttamente dalle persone tenute al pagamento della  tassa
su scontrini, note, conti, fatture, ricevute e quietanze ordinarie ed
altri documenti. 
 
  Sono tenuti all'annullamento delle marche, mediante perforazione: 
 
    a)  gli  alberghi,  locande,  pensioni,  ristoranti  e  trattorie
assegnati alla categoria di lusso  ed  alla  prima  categoria  e  gli
esercenti di vetture-ristorante dei treni ferroviari; 
 
    b) gli esercizi,  aziende,  stabilimenti,  magazzini  o  depositi
tenuti da Societa' per azioni; 
 
    c) gli industriali, esercenti o commercianti, iscritti nei  ruoli
dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito annuo imponibile  non
inferiore a L. 20,000. 
 
  Per tutti gli altri industriali, commercianti ed esercenti e per  i
privati l'annullamento  delle  marche  anzidette  col  sistema  della
perforazione sara' facoltativo.