VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, relativo all'annullamento, mediante perforazione delle marche da bollo doppie per la riscossione della tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di oggetti di lusso, istituite con l'art. 1 dello stesso decreto; Visto l'art. 7, n. 1, del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, che da' facolta' al Governo di modificare o mutare le norme relative all'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo; Ritenuto che per l'ingente aumento dell'uso di valori bollati in dipendenza di numerosi provvedimenti adottati dallo scoppio della conflagrazione in poi e per la creazione di marche di grosso taglio il sistema di annullamento con la scritturazione od impressione della data si presta a frodi per doppio uso delle marche; Ritenuto quindi la necessita di rendere intanto obbligatorio il sistema di annullamento delle marche per la tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso mediante perforazione, per alcune categorie di esercenti e di estenderlo anche alla tassa di bollo sugli scambi, stabilita dall' art. 9 del detto decreto, per la quale si usano uguali marche, nonche' a tutte le marche da bollo a tassa fissa nei casi in cui queste a norma delle vigenti disposizioni possono essere applicate direttamente dalle persone tenute al pagamento della tassa; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. A decorrere dal 1° aprile 1922, gli esercenti, ditte e persone appresso indicate dovranno annullare, esclusivamente col sistema della perforazione, le marche da bollo doppie istituite per la riscossione delle tasse di bollo sul lusso e scambi e tutte le altre marche da bollo a tassa fissa, nei casi in cui queste possono essere applicate direttamente dalle persone tenute al pagamento della tassa su scontrini, note, conti, fatture, ricevute e quietanze ordinarie ed altri documenti. Sono tenuti all'annullamento delle marche, mediante perforazione: a) gli alberghi, locande, pensioni, ristoranti e trattorie assegnati alla categoria di lusso ed alla prima categoria e gli esercenti di vetture-ristorante dei treni ferroviari; b) gli esercizi, aziende, stabilimenti, magazzini o depositi tenuti da Societa' per azioni; c) gli industriali, esercenti o commercianti, iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito annuo imponibile non inferiore a L. 20,000. Per tutti gli altri industriali, commercianti ed esercenti e per i privati l'annullamento delle marche anzidette col sistema della perforazione sara' facoltativo.