VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  del  Re
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'articolo 2 del R. decreto 27  maggio  1923,  n.
1177, e' modificato come appresso: 
 
  Nello stesso termine, le  Amministrazioni  anzidette  provvederanno
alla revisione di tutto il personale avventizio. 
 
  Il detto personale sara'  immediatamente  licenziato,  qualora  non
appartenga  alle  categorie  indicate  alle  lettere  a),  b)  e   c)
dell'articolo 3 del R.  decreto  28  gennaio  1923,  n.  153,  oppure
quando,  ancorche'  appartenga  alle  accennate  categorie,  ne   sia
dimostrata la inidoneita' al servizio  o  la  incompatibilita'  della
ulteriore permanenza nell'Amministrazione, fermo  restando,  inoltre,
quanto dispongono i due ultimi capoversi del precitato articolo 3. 
 
  Si  intendono  annullate  le  disposizioni  di  regolamenti  o   le
deliberazioni singole con le quali gli avventizi, che non si  trovino
nelle condizioni indicate alle lettere a), b), c) e  d)  dell'art.  3
del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, siano stati posteriormente al
24 maggio 1915 collocati in posti di ruolo con  violazione  dell'art.
94 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, ovvero, in base a  norme
diverse da quelle che avevano vigore, presso ciascuna Amministrazione
alla data sopra cennata. 
 
  Qualora, nonostante l'applicazione  dei  precedenti  capoversi,  il
personale risulti in eccedenza al  numero  dei  posti  fissato  dalle
nuove tabelle organiche, si procedera' alle dispense dal servizio del
personale nominato a posti di ruolo, che si trovi tuttora nel periodo
di prova, e indi di quello che ha conseguito la stabilita'. 
 
  Per tali dispense si osserveranno, in quanto siano applicabili,  le
norme stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 25  gennaio
1923, n. 87,  e  le  persone  appartenenti  alle  categorie  indicate
nell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, saranno preferite
per il mantenimento in servizio,  salvo  le  eccezioni  nell'articolo
stesso previste.