VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il primo comma dell'articolo 2 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, e' modificato come appresso: Nello stesso termine, le Amministrazioni anzidette provvederanno alla revisione di tutto il personale avventizio. Il detto personale sara' immediatamente licenziato, qualora non appartenga alle categorie indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, oppure quando, ancorche' appartenga alle accennate categorie, ne sia dimostrata la inidoneita' al servizio o la incompatibilita' della ulteriore permanenza nell'Amministrazione, fermo restando, inoltre, quanto dispongono i due ultimi capoversi del precitato articolo 3. Si intendono annullate le disposizioni di regolamenti o le deliberazioni singole con le quali gli avventizi, che non si trovino nelle condizioni indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, siano stati posteriormente al 24 maggio 1915 collocati in posti di ruolo con violazione dell'art. 94 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, ovvero, in base a norme diverse da quelle che avevano vigore, presso ciascuna Amministrazione alla data sopra cennata. Qualora, nonostante l'applicazione dei precedenti capoversi, il personale risulti in eccedenza al numero dei posti fissato dalle nuove tabelle organiche, si procedera' alle dispense dal servizio del personale nominato a posti di ruolo, che si trovi tuttora nel periodo di prova, e indi di quello che ha conseguito la stabilita'. Per tali dispense si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e le persone appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, saranno preferite per il mantenimento in servizio, salvo le eccezioni nell'articolo stesso previste.