VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico approvato con il R. decreto 9 aprile 1922,  n.
932, ed i successivi provvedimenti in materia di credito agrario; 
 
  Visto il testo unico approvato con il R. decreto 16 luglio 1905, n.
646, ed i successivi provvedimenti in materia di credito fondiario; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  22  marzo  1923,  n.  771,  che  reca
provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi
dello Stato ai cerealicultori delle provincie  di  Bari,  Campobasso,
Foggia e Potenza; 
 
  Visto  il  R.  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3139,   che   reca
provvedimenti in materia di credito agrario ed agrario-fondiario; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 3 del  R.  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3139,  e'
aggiunto il seguente comma: 
 
  «Nel primo triennio dall'applicazione del presente decreto,  uguale
concorso potra' pure  essere  concesso  dallo  Stato  alle  ordinarie
operazioni degli istituti di  credito  fondiario  quando  esse  siano
rivolte agli scopi di cui agli articoli 17 e 19  del  testo  unico  9
aprile 1922, n.  932,  secondo  le  norme  che  saranno  emanate  col
regolamento».