VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testo unico approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed i successivi provvedimenti in materia di credito agrario; Visto il testo unico approvato con il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed i successivi provvedimenti in materia di credito fondiario; Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, che reca provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato ai cerealicultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti in materia di credito agrario ed agrario-fondiario; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. All'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e' aggiunto il seguente comma: «Nel primo triennio dall'applicazione del presente decreto, uguale concorso potra' pure essere concesso dallo Stato alle ordinarie operazioni degli istituti di credito fondiario quando esse siano rivolte agli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, secondo le norme che saranno emanate col regolamento».