VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867; Veduto il Nostro decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479; Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Veduto il Nostro decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3234; Veduto l'altro Nostro decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Gl'insegnanti di ruolo delle scuole elementari e dei Regi giardini d'infanzia all'estero avranno, a parziale riforma della tabella B annessa al R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479, gli stipndi e il supplemento di servizio attivo indicati nella tabella A annessa al R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996. Agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, sara' tenuto conto anche dell'eventuale servizio precedentemente prestato nelle pubbliche scuole elementari del Regno amministrate dai Regi provveditorati e dai Comuni o da Enti morali, quando trattisi di scuole a sgravio. Ai medesimi effetti il servizio prestato in qualita' di maestro supplente o provvisorio nelle predette scuole elementari del Regno o nelle Regie scuole primarie all'estero sara' calcolato per un terzo. I vincitori di concorso saranno assunti in servizio nelle scuole, all'estero, col grado di straordinario e con tale grado vi rimarranno per un periodo triennale di prova ma pur col grado di straordinario essi avranno diritto allo stipendio che puo' loro competere per il servizio precedentemente prestato valutato a norma dei precedenti commi del presente articolo in base alla tabella A del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996.