VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867; 
 
  Veduto il Nostro decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479; 
 
  Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Veduto il Nostro decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3234; 
 
  Veduto l'altro Nostro decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  ad  interim
per gli  affari  esteri  di  concerto  con  quelli  per  la  pubblica
istruzione e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gl'insegnanti di ruolo delle scuole elementari e dei Regi  giardini
d'infanzia all'estero avranno, a parziale  riforma  della  tabella  B
annessa al R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479, gli  stipndi  e
il supplemento di servizio attivo indicati nella tabella A annessa al
R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996. 
 
  Agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, sara'  tenuto  conto
anche  dell'eventuale   servizio   precedentemente   prestato   nelle
pubbliche  scuole  elementari  del  Regno   amministrate   dai   Regi
provveditorati e dai Comuni o da  Enti  morali,  quando  trattisi  di
scuole a sgravio. 
 
  Ai medesimi effetti il servizio prestato  in  qualita'  di  maestro
supplente o provvisorio nelle predette scuole elementari del Regno  o
nelle Regie scuole primarie all'estero sara' calcolato per un terzo. 
 
  I vincitori di concorso saranno assunti in servizio  nelle  scuole,
all'estero, col grado di straordinario e con tale grado vi rimarranno
per un periodo triennale di prova ma pur col grado  di  straordinario
essi avranno diritto allo stipendio che puo' loro  competere  per  il
servizio precedentemente prestato valutato  a  norma  dei  precedenti
commi  del  presente  articolo  in  base  alla  tabella  A   del   R.
decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996.