VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto relativo ai concorsi a cattedre  di  scuole  medie
all'estero; 
 
  Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867; 
 
  Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ai concorsi che saranno banditi per le scuole medie all'estero,  in
conseguenza del R. decreto  15  luglio  1923,  numero  1659,  saranno
ammessi, anche se non ancora di ruolo, coloro che  abbiano  insegnato
nelle  scuole  medie   governative   all'estero   e,   con   regolare
certificato, dimostrino o di aver preso parte ai concorsi banditi dal
Ministero dell'istruzione col  decreto  dell'  8  marzo  1923  o  con
successivi decreti sino  alla  pubblicazione  del  presente  decreto,
oppure di aver presentato domanda al  Ministero  dell'istruzione  per
l'assunzione in  ruolo  entro  il  10  gennaio  1924,  qualora  siano
compresi nelle categorie indicate al secondo comma dell'art.  31  del
R. decreto delegato 26 giugno 1923, n. 1413. 
 
  Detti concorrenti,  se  otterranno  la  classificazione  necessaria
potranno essere inclusi sub  conditione  nella  graduatoria,  ma  non
otterranno la nomina all'estero, perdendo ogni diritto  agli  effetti
dei concorsi di cui al presente decreto, se, al momento in cui verra'
loro fatta l'offerta per l'estero non saranno stati assunti nei ruoli
del Regno, sebbene compresi fra  i  vincitori  dei  concorsi  per  le
scuole del Regno.