VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; 
 
  Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373,  e
1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433; 
 
  Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; 
 
  Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  personale  della   magistratura   proveniente   dalla   cessata
Amministrazione di  Fiume,  e'  collocato  in  un  ruolo  transitorio
secondo la distinzione dei gradi della magistratura del Regno. 
 
  Nella formazione  di  tale  ruolo,  la  quale  sara'  compiuta  dal
competente  ufficio   del   Ministero   della   giustizia,   dovranno
osservarsi, in quanto siano applicabili,  le  disposizioni  contenute
negli articoli 66 e 67 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.