VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, e 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433; Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il personale della magistratura proveniente dalla cessata Amministrazione di Fiume, e' collocato in un ruolo transitorio secondo la distinzione dei gradi della magistratura del Regno. Nella formazione di tale ruolo, la quale sara' compiuta dal competente ufficio del Ministero della giustizia, dovranno osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 66 e 67 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.