VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed il regolamento per l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 19 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra; Visti la legge 25 marzo 1917, n. 471, ed il regolamento per l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651 concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi predetti; Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850; Ritenuta la opportunita' di adottare particolari norme per l'assunzione degli invalidi di guerra nei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitate dalla industria privata o da Enti pubblici locali; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, non si applicano al personale dei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitati dall'industria privata o da Enti pubblici locali.