VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 21 agosto 1921,  n.  1312,  ed  il  regolamento  per
l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 19 gennaio 1922,  n.
92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di
guerra; 
 
  Visti la legge 25  marzo  1917,  n.  471,  ed  il  regolamento  per
l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n.
651 concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi predetti; 
 
  Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850; 
 
  Ritenuta  la  opportunita'  di  adottare  particolari   norme   per
l'assunzione degli invalidi di guerra nei servizi attivi dei  servizi
pubblici  di  trasporto  su  ferrovie  e  tramvie  esercitate   dalla
industria privata o da Enti pubblici locali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto  1921,  n.  1312,
non si applicano al personale dei servizi attivi dei servizi pubblici
di trasporto su ferrovie e tramvie esercitati dall'industria  privata
o da Enti pubblici locali.