VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art.  65  del  testo  unico  della  legge  sull'emigrazione
approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205,  convertito
in legge colla legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri,  di
concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Fondo per l'emigrazione  e'  autorizzato  ad  anticipare,  sulle
somme disponibili per investimenti permanenti  e  mediante  eventuali
prelevamenti dal fondo di cassa, alla  Societa'  anonima  cooperativa
edilizia «  Aurelia  »  (C.E.A.)  fra  gli  impiegati  di  ruolo  del
Commissariato generale dell'emigrazione, somme fino alla  concorrenza
di L. 6,000,000. 
 
  I pagamenti delle somme predette verranno  effettuati  direttamente
alle  imprese  assuntrici  dei  lavori  per  conto   della   Societa'
cooperativa, in base agli stati di avanzamento dei lavori e secondo i
patti contrattuali, ad eccezione del primo versamento di  un  milione
che sara'  effettuato  direttamente  alla  Societa'  cooperativa  per
regolarizzare l'operazione per l'acquisto dell'area edificabile.