VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 65 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge colla legge 17 aprile 1925, n. 473; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il Fondo per l'emigrazione e' autorizzato ad anticipare, sulle somme disponibili per investimenti permanenti e mediante eventuali prelevamenti dal fondo di cassa, alla Societa' anonima cooperativa edilizia « Aurelia » (C.E.A.) fra gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000. I pagamenti delle somme predette verranno effettuati direttamente alle imprese assuntrici dei lavori per conto della Societa' cooperativa, in base agli stati di avanzamento dei lavori e secondo i patti contrattuali, ad eccezione del primo versamento di un milione che sara' effettuato direttamente alla Societa' cooperativa per regolarizzare l'operazione per l'acquisto dell'area edificabile.