VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA. DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 17  dicembre  1882,  n.  1154,  serie  3ª,  che
approva il testo unico delle leggi sui Magazzini generali; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100; 
 
  Ritenuta la urgente ed assoluta necessita' di adottare nuove  norme
per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli
affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Magazzini generali hanno per oggetto: 
 
     1° di provvedere alla custodia e alla conservazione delle  merci
e derrate, sia nazionali che estere, di  qualsivoglia  provenienza  o
destinazione, che vi sono depositate; 
 
     2° di  rilasciare,  ai  depositanti  che  ne  facciano  espressa
richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di  deposito
e nota di pegno; 
 
     3° di provvedere alla vendita volontaria o forzata  ai  pubblici
incanti delle cose depositate a norma del Codice di commercio.