VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA. DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 17 dicembre 1882, n. 1154, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi sui Magazzini generali; Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100; Ritenuta la urgente ed assoluta necessita' di adottare nuove norme per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I Magazzini generali hanno per oggetto: 1° di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate; 2° di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno; 3° di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del Codice di commercio.