VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750,  sull'ordinamento  delle
Camere di commercio e  industria,  nonche'  il  regolamento  generale
relativo, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29; 
 
  Visto il R. decreto 19 giugno  1924,  n.  1062,  che  autorizza  la
Camera di commercio e industria di  Catania  ad  applicare  l'imposta
camerale nel limite massimo di L. 1.20 per cento sui redditi netti di
categoria B e gruppo 26° di categoria C; 
 
  Vista  la   deliberazione   12   ottobre   1926   del   Commissario
straordinario della Camera di commercio di Catania; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Camera di commercio e industria di  Catania  e'  autorizzata  ad
applicare l'aliquota di imposta camerale entro il limite  massimo  di
L. 1.80 per  cento  sui  redditi  netti  commerciali  e  industriali,
accertati nel proprio distretto.