VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, nonche' il regolamento generale relativo, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29; Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1062, che autorizza la Camera di commercio e industria di Catania ad applicare l'imposta camerale nel limite massimo di L. 1.20 per cento sui redditi netti di categoria B e gruppo 26° di categoria C; Vista la deliberazione 12 ottobre 1926 del Commissario straordinario della Camera di commercio di Catania; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La Camera di commercio e industria di Catania e' autorizzata ad applicare l'aliquota di imposta camerale entro il limite massimo di L. 1.80 per cento sui redditi netti commerciali e industriali, accertati nel proprio distretto.