VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il precedente sistema di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo; Ritenuta l'opportunita' di far cessare dalla qualita' di allievi delle scuole militari destinate, secondo il citato decreto, al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e di ricollocare in congedo gli ufficiali di complemento gia' ammessivi i quali vengano a trovarsi in menomate condizioni fisiche per un periodo di tempo, continuativo o non, di complessiva non breve durata; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I sottotenenti di complemento che frequentino i corsi delle scuole militari destinate, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, qualora incorrano, per qualsiasi infermita' e in base agli appositi accertamenti sanitari, nella dichiarazione di inidoneita' fisica ad incondizionato servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un anno o per diversi periodi discontinui che, nel complesso, raggiungano lo stesso limite di un anno, potranno, su proposta dei comandi degli istituti, essere dal Ministero dichiarati decaduti dalla qualita' di allievi e ricollocati in congedo, tornando a far parte dell'arma e della categoria di provenienza con l'anzianita' che gia' avevano. Rimane ferma da parte del Ministero della guerra la facolta' di dichiarare decaduti dalla qualita' di allievi di cui al precedente comma e di ricollocare in congedo in qualunque momento gli ufficiali di complemento che, per menomate condizioni fisiche, vengano riconosciuti permanentemente inidonei a qualunque servizio militare.