VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'art.  7  del  R.  decreto  30  dicembre  1923,  n.   2986,
riguardante il precedente sistema di reclutamento degli ufficiali  in
servizio permanente effettivo; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di far cessare dalla  qualita'  di  allievi
delle scuole  militari  destinate,  secondo  il  citato  decreto,  al
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo,  e  di
ricollocare in congedo gli ufficiali di complemento gia' ammessivi  i
quali vengano a  trovarsi  in  menomate  condizioni  fisiche  per  un
periodo di tempo,  continuativo  o  non,  di  complessiva  non  breve
durata; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I sottotenenti di complemento che frequentino i corsi delle  scuole
militari destinate, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n.  2986,
al reclutamento degli ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,
qualora incorrano, per qualsiasi infermita' e in base  agli  appositi
accertamenti sanitari, nella dichiarazione di inidoneita'  fisica  ad
incondizionato servizio per un periodo continuativo non inferiore  ad
un anno  o  per  diversi  periodi  discontinui  che,  nel  complesso,
raggiungano lo stesso limite di un anno, potranno,  su  proposta  dei
comandi degli istituti,  essere  dal  Ministero  dichiarati  decaduti
dalla qualita' di allievi e ricollocati in congedo,  tornando  a  far
parte dell'arma e della categoria di provenienza con l'anzianita' che
gia' avevano. 
 
  Rimane ferma da parte del Ministero della  guerra  la  facolta'  di
dichiarare decaduti dalla qualita' di allievi di  cui  al  precedente
comma e di ricollocare in congedo in qualunque momento gli  ufficiali
di  complemento  che,  per  menomate  condizioni   fisiche,   vengano
riconosciuti permanentemente inidonei a qualunque servizio militare.