VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per  gli  affari  della  guerra,
della  marina,  dell'aeronautica  e  dell'interno,  di  concerto  col
Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per  i  generi   alimentari   e   pei   materiali   di   vestiario,
equipaggiamento ed affini, da introdursi nei  magazzini  delle  forze
armate dello Stato - designati dalla Commissione di  cui  all'art.  8
del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 - il giudizio in appello
contro le decisioni delle Commissioni di primo collaudo  e'  devoluto
ad apposita Commissione centrale pei collaudi in appello  sedente  in
Roma e composta come appresso: 
 
      a) un tenente generale commissario del Regio esercito  o  della
Regia marina - presidente; 
 
      b) un maggior generale commissario del  Regio  esercito,  della
Regia marina o della Regia aeronautica, o  della  Milizia  volontaria
per la sicurezza nazionale - vice presidente; 
 
      c) sei colonnelli, preferibilmente  tecnici,  di  cui  due  del
Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia  aeronautica,
ano della Regia guardia di finanza ed  uno  (console)  della  Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale - membri effettivi; 
 
      d) un rappresentante della Direzione generale dell'industria  e
delle miniere designato dal Ministro per l'economia nazionale  membro
effettivo; 
 
      e) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie forze armate, come
i colonnelli - membri supplenti. 
 
  In  mancanza  del  presidente  e  del  vice-presidente,  assume  la
presidenza  il  colonnello  membro  effettivo  piu'  anziano  fra   i
presenti. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni  della  Commissione  occorrono
cinque dei suoi componenti, compreso il presidente. 
 
  Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ed  in  caso  di
parita' prevale il voto del presidente. 
 
  La Commissione puo',  ove  creda,  sentire  il  parere  di  tecnici
designati   dai   fornitori   ed   autorizzati   dall'Amministrazione
appaltante, come dall'art. 8 del R. decreto 14 gennaio 1926, n.  196,
succitato.