VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Per i generi alimentari e pei materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini, da introdursi nei magazzini delle forze armate dello Stato - designati dalla Commissione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 - il giudizio in appello contro le decisioni delle Commissioni di primo collaudo e' devoluto ad apposita Commissione centrale pei collaudi in appello sedente in Roma e composta come appresso: a) un tenente generale commissario del Regio esercito o della Regia marina - presidente; b) un maggior generale commissario del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - vice presidente; c) sei colonnelli, preferibilmente tecnici, di cui due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica, ano della Regia guardia di finanza ed uno (console) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - membri effettivi; d) un rappresentante della Direzione generale dell'industria e delle miniere designato dal Ministro per l'economia nazionale membro effettivo; e) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie forze armate, come i colonnelli - membri supplenti. In mancanza del presidente e del vice-presidente, assume la presidenza il colonnello membro effettivo piu' anziano fra i presenti. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione occorrono cinque dei suoi componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. La Commissione puo', ove creda, sentire il parere di tecnici designati dai fornitori ed autorizzati dall'Amministrazione appaltante, come dall'art. 8 del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 196, succitato.