VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396,  sull'ordinamento  del  Regio
esercito; 
 
  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato  degli  ufficiali
del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; 
 
  Vista la legge  11  marzo  1926,  n.  398,  sull'avanzamento  degli
ufficiali del Regio esercito; 
 
  Visto l'art. 17 del R. decreto 6 settembre  1923,  n.  2125,  sulla
costituzione ed ordinamento degli uffici e dei servizi del  Ministero
dell'economia nazionale; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  disciplinare  con
nuove norme lo  Stato  e  l'avanzamento  degli  ufficiali  del  Regio
esercito  assegnati  ai  Depositi   cavalli   stalloni   e   Depositi
allevamento  quadrupedi,   e   di   modificare   alcune   particolari
disposizioni  riguardanti  il  reclutamento  e  l'avanzamento   degli
ufficiali del Regio esercito e lo stato  degli  ufficiali  del  Regio
esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per  gli  affari  della  guerra,
della  marina  e  dell'aeronautica,  di  concerto  con  Ministri  per
l'economia nazionale e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni e dei Depositi
allevamento  quadrupedi  e'  costituito  di  ufficiali  superiori  ed
inferiori delle armi di cavalleria ed artiglieria. 
 
  Le cariche che detti ufficiali ricoprono,  il  loro  numero  ed  il
grado che occorre rivestire per coprire ciascuna  di  esse  risultano
dalle due seguenti tabelle organiche: 
 
         Personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Personale direttivo dei Depositi allevamento quadrupedi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il numero degli ufficiali, di cui  alle  precedenti  tabelle,  puo'
essere variato, in relazione alle esigenze dei singoli  servizi,  con
disposizione da inserire nella legge di bilancio.