VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito; Visto l'art. 17 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, sulla costituzione ed ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme lo Stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai Depositi cavalli stalloni e Depositi allevamento quadrupedi, e di modificare alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con Ministri per l'economia nazionale e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni e dei Depositi allevamento quadrupedi e' costituito di ufficiali superiori ed inferiori delle armi di cavalleria ed artiglieria. Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalle due seguenti tabelle organiche: Personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni. Parte di provvedimento in formato grafico Personale direttivo dei Depositi allevamento quadrupedi. Parte di provvedimento in formato grafico Il numero degli ufficiali, di cui alle precedenti tabelle, puo' essere variato, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.