VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211; 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Considerata  l'urgenza  e  l'assoluta   necessita'   di   prorogare
ulteriormente  il  termine  per  l'ammissione  ai  benefici  del   R.
decreto-legge 1° febbraio 1923,  n.  211,  delle  navi  destinate  ai
servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze  per  l'economia
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine indicato nell'art. 1 del R. decreto-legge  16  settembre
1926,  n.  1783,  per  la  presentazione   delle   dichiarazioni   di
costruzione di navi, e relativi macchinari ed apparecchi, destinate a
linee sovvenzionate di carattere indispensabile, e' prorogato a tatto
il 30 giugno 1927.