VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211; Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Considerata l'urgenza e l'assoluta necessita' di prorogare ulteriormente il termine per l'ammissione ai benefici del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il termine indicato nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione di navi, e relativi macchinari ed apparecchi, destinate a linee sovvenzionate di carattere indispensabile, e' prorogato a tatto il 30 giugno 1927.