VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 del Nostro decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del  Governo,  Primo  Ministro  e  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggetti  alla  imposta  istituita  col  R.  decreto-legge  19
dicembre 1926, n. 2132, i celibi compresi tra  i  25  ed  i  65  anni
compiuti, ad eccezione: 
 
     1° dei sacerdoti cattolici e dei religiosi che hanno pronunziato
il voto di castita'; 
 
     2° dei grandi invalidi di guerra; 
 
     3° degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari  di  truppa
vincolati a ferme speciali delle forze  armate  dello  Stato,  per  i
quali il matrimonio sia subordinato a condizioni od a limitazioni; 
 
     4° di coloro ai quali l'art.  61  del  Codice  civile  vieta  di
contrarre matrimonio; 
 
     5°  degli  stranieri  ancorche'  residenti  permanentemente   in
Italia.