VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 2 del Nostro decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono soggetti alla imposta istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, i celibi compresi tra i 25 ed i 65 anni compiuti, ad eccezione: 1° dei sacerdoti cattolici e dei religiosi che hanno pronunziato il voto di castita'; 2° dei grandi invalidi di guerra; 3° degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa vincolati a ferme speciali delle forze armate dello Stato, per i quali il matrimonio sia subordinato a condizioni od a limitazioni; 4° di coloro ai quali l'art. 61 del Codice civile vieta di contrarre matrimonio; 5° degli stranieri ancorche' residenti permanentemente in Italia.