VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401; Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedimenti per adeguare al loro costo effettivo ed agli oneri del personale i servizi di riscossione delle imposte dirette; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. L'esattore delle imposte dirette, che si trovi nella dimostrata assoluta impossibilita', per gravi cause sopraggiunte dopo l'assunzione dell'appalto, di far fronte, con i proventi attuali, alle spese di gestione, puo' fare presente tale situazione, con atto notificato al Comune o al Comune capoluogo del consorzio entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto allegando i documenti giustificativi. Tale termine e' a pena di decadenza. Il Comune, e nel caso di consorzio il capoluogo, trasmette entro venti giorni all'intendente di finanza tale atto con parere espresso in apposita deliberazione, e l'intendente a sua volta lo comunica al Prefetto, manifestando il proprio avviso. Il Prefetto, con provvedimento discrezionale puo', quando lo ritenga indubbiamente necessario in base agli atti prodottigli, accordare la rescissione del contratto esattoriale dal 1° gennaio 1928.