VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, recante provvedimenti riguardanti i Magazzini generali; Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi doganali approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato col R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960; Visti il regolamento sull'applicazione delle discipline doganali per l'esercizio dei Magazzini generali approvato col R. decreti 4 maggio 1873, n. 1371, e modificato con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1966, nonche' il R. decreto 1° agosto 1875, n. 2621, che facilita le operazioni nei detti Magazzini; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, per l'ordinamento dei Magazzini generali e per l'applicazione delle discipline doganali nei Magazzini generali, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Sono abrogati il regolamento in materia approvato col R. decreto 4 maggio 1873, n. 1371, e modificato con il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1966, ed il R. decreto 1° agosto 1875, n. 2621. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Volpi - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1927 - Anno V. Atti del Governo, registro 257, foglio 151. - Ferretti.