VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche degli Atti stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia ed il Siam; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia ed il Siam.