VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  procedere  allo
scambio delle ratifiche degli Atti stipulati in Roma il 9 maggio 1926
fra l'Italia ed il Siam; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri,  di
concerto  coi  Ministri  per  la  giustizia,  per  le  finanze,   per
l'economia nazionale e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data  al  Trattato  di  amicizia,  di
commercio  e  di  navigazione,  e  al   Protocollo   concernente   la
giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno  del  Siam,
stipulati in Roma il 9 maggio 1926 fra l'Italia ed il Siam.