VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 5 marzo  1923,  che  stabilisce  le  sedi  dei
Provveditorati agli studi e le  relative  circoscrizioni,  ed  il  R.
decreto 7 giugno 1923, che lo modifica; 
 
  Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, numero 360; 
 
  Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; 
 
  Veduti gli elenchi dei posti legalmente  istituiti  nei  ruoli  dei
maestri elementari: elenchi compilati  dal  Regio  provveditore  agli
studi di Milano, in base alle scuole  classificate  esistenti  al  1°
aprile 1925 nei Comuni delle provincie  di  Bergamo,  Brescia,  Como,
Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la liquidazione  del  contributo  che  ciascun  Comune
delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova,  Milano,
Pavia e Sondrio deve annualmente versare alla Regia  tesoreria  dello
Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge  4  settembre
1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il  quinquennio
1° aprile 1925-31 marzo  1930,  nella  somma  risultante  dall'elenco
annesso al presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
Osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 17 novembre 1927 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                      Fedele - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1928 - Anno VI 
 
    Atti del Governo, registro 268, foglio 107. - Sirovich.