VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica; Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, numero 360; Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Milano, in base alle scuole classificate esistenti al 1° aprile 1925 nei Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Osservare. Dato a San Rossore, addi' 17 novembre 1927 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Fedele - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 268, foglio 107. - Sirovich.