VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n.  1986,  e  successive
modificazioni; 
 
  Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 400; 
 
  Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta, la necessita' urgente ed assoluta di istituire presso  la
Scuola centrale militare di educazione fisica una Sezione  magistrale
di scherma, per il reclutamento dei sottotenenti maestri di scherma; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di  concerto  col
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai  sottufficiali
che abbiano compiuto,  con  esito  favorevole,  l'apposito  corso  di
abilitazione, presso la «Sezione magistrale di scherma».