VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227; Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni; Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 400; Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta, la necessita' urgente ed assoluta di istituire presso la Scuola centrale militare di educazione fisica una Sezione magistrale di scherma, per il reclutamento dei sottotenenti maestri di scherma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione, presso la «Sezione magistrale di scherma».