VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 65 del R. decreto 29 luglio 1927,  n.  1443,  portante
norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162; 
 
  Sentito l'Istituto centrale di statistica; 
 
  Ritenuta l'opportunita', di stabilire i criteri per  assicurare  la
raccolta delle notizie statistiche sulla produzione mineraria che gli
esercenti di miniere e di cave sono tenuti a dare,  a  termini  degli
articoli 29 e 45 del sopra ricordato R. decreto 29  luglio  1927,  n.
1443; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale,  di  concerto  col  Primo  Ministro,  Capo  del
Governo; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli esercenti di  miniere  e  di  cave  sono  tenuti  a  denunciare
periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale
(Direzione generale dell'industria e delle  miniere)  e  all'Istituto
centrale  di  statistica,  la  quantita'  del   materiale   estratto,
attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici  siano  impartite  e
fornendo  altresi'  le  notizie  e  i  chiarimenti  che,   sui   dati
comunicati, siano chiesti.