VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge  11  marzo  1926,  n.  398,  sull'avanzamento  degli
ufficiali del Regio esercito, e le successive sue modificazioni; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta ai  quali  a  norma
dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli
ufficiali del Regio esercito debbono essere sottoposti gli  ufficiali
delle armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria  (r.  c.)  e  genio
(specialisti esclusi), per conseguire l'avanzamento a scelta ai gradi
di tenente colonnello, di maggiore e di capitano, comprendono: 
 
    a) alcuni esperimenti di cultura generale militare; 
 
    b) un esperimento di cultura tecnico-professionale; 
 
    c) alcune pratiche applicative.