VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive sue modificazioni; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Gli esami (facoltativi) di avanzamento a scelta ai quali a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito debbono essere sottoposti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. c.) e genio (specialisti esclusi), per conseguire l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano, comprendono: a) alcuni esperimenti di cultura generale militare; b) un esperimento di cultura tecnico-professionale; c) alcune pratiche applicative.