VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 20 giugno 1909, n. 364; Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, nonche' della legge 23 giugno 1912, n. 688, approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363; Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'ultimo capoverso dell'art. 154 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e' sostituito dal seguente: «Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gli involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sara' riscosso un diritto di lire una». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Datoa Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Fedele - Volpi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 270, foglio 138. - Sirovich.