VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Veduto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, con il quale sono stati conferiti all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire, nel termine di sei mesi, a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi; Veduti il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, ed il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, con i quali venne successivamente prorogato il termine suaccennato; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di concedere un'ulteriore proroga alla predetta Amministrazione per dar modo alla medesima di provvedere al riordinamento dei servizi sanitari, non ancora attuato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il termine stabilito all'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, e' prorogato fino al 31 dicembre 1928 per l'adozione dei provvedimenti attinenti alla riforma dei servizi sanitari. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 3 agosto 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 275, foglio 127. - Sirovich.