IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 maggio  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllate  dei  vini
"Molise"   o   "del   Molise"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente,
dalla  fattoria  di  Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del
vino  nobile  di  Montepulciano,  intesi  ad  ottenere l'annullamento
dell'art. 2, comma 1 del decreto dirigenziale 18 maggio 1998, nonche'
dell'art.  2,  comma  1,  e  dell'art. 6, commi 10 e 11, dell'annesso
disciplinare di produzione;
  Viste  le  sentenze  n.  3889/2000  e  n.  3902/2000  del Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  con le quali e' stato disposto
l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 nelle parti in
cui,  all'art.  2,  comma  1, del sopracitato decreto, ed all'art. 6,
commi   10   ed  11,  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  e'
consentito  "l'abbinamento della denominazione di origine controllata
dei vini "Molise al nome del vitigno "Montepulciano ";
  Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle
disposizioni  contenute  nel  decreto  dirigenziale  18  maggio  1998
concernente   il   riconoscimento   della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Molise"  o "del Molise" e l'approvazione del
relativo  disciplinare  di  produzione, in conformita' delle sentenze
del  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2001;
  Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
n.  3293  del  20 giugno 2001, con la quale veniva respinto l'appello
proposto  dalla  regione  Molise  e  altri  ed  era  conseguentemente
confermata  la  decisione  del  Tribunale amministrativo del Lazio n.
3902/2000;
  Visto  il  decreto  direttoriale  4 ottobre 2001 recante "deroga al
disposto  dell'art.  2,  comma 3  del decreto direttoriale 10 ottobre
2000   di  annullamento  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
dirigenziale  18 maggio  1998  concernente  il  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise"
e  norme  relative  al  riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Molise" rosso o rosso "del Molise" anche nella tipologie
"riserva";
  Visto  l'atto  di significazione e diffida presentato dal Consorzio
del  vino nobile di Montepulciano, con sede in Montepulciano, in data
29 novembre 2001;
  Ritenuta   la   necessita'  di  conformarsi  alle  decisioni  sopra
richiamate dei giudici amministrativi;
  Ritenuto  che  occorre regolamentare i diritti acquisiti nelle more
della vigenza del decreto 4 ottobre 2001;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  revocato il decreto direttoriale 4 ottobre 2001 concernente
"deroga  al disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10
ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto
dirigenziale  18  maggio  1998  concernente  il  riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise"
e  norme  relative  al  riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Molise" rosso o rosso "del Molise" anche nella tipologie
"riserva",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
240 del 15 ottobre 2001.