IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


      In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate
nel seguito del presente provvedimento:



                                Dispone:

   1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2001.
   1.1   Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni,  i
seguenti modelli:
   a) 730/2002, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti
delle  imposte  sul  reddito delle persone fisiche che i contribuenti
che  si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare nell'anno
2002;
   b)  730-1,  concernente  la  scelta  della destinazione dell'8 per
mille dell'IRPEF;
   c)  730-2  per  il  sostituto  d'imposta  e  730-2  per  il C.A.F,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente;
   d)  730-3,  concernente  il  prospetto  di  liquidazione  relativo
all'assistenza fiscale prestata;
   e)  730-4  e  730-4  integrativo, concernenti la comunicazione, la
bolla  di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto
d'imposta;
   f) busta per la consegna del modello 730-1 (Allegato A);
   g) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato B).
   1.2.  I  predetti  modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere
prodotti  in  duplice  copia  e possono essere costituiti anche da un
tabulato  a  stampa,  purche'  questo  contenga tutte le informazioni
previste  dal  modello  stesso.  Qualora  i  medesimi  modelli  siano
costituiti  da  piu'  pagine,  la sezione terza deve essere compilata
soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata
mediante  supporti  informatici devono essere osservate le specifiche
tecniche  che  saranno  stabilite  con  successivo  provvedimento.  I
supporti  informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta
unitamente  al  modello  730-4  o  730-4 integrativo riportando nella
sezione  seconda  i  soli dati relativi al numero d'ordine, al codice
fiscale  e  al  cognome  e  nome  dei  contribuenti ai quali e' stata
prestata  l'assistenza  fiscale  e  compilando  la sezione terza solo
nell'ultima pagina utilizzata.
   2.  Consegna  delle  dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti
d'imposta.
   2.1.  I  sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale
nell'anno  2002  devono  trasmettere  in via telematica, direttamente
ovvero  tramite un intermediario abilitato, all'Agenzia delle Entrate
i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  modello  730/2002  da  loro
elaborati osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con
successivo  provvedimento. In caso di consegna delle dichiarazioni ad
un intermediario abilitato i sostituti d'imposta devono utilizzare la
bolla  di  consegna di cui all'Allegato B del presente provvedimento,
nella  quale  devono esser riportati i codici fiscali dei soggetti ai
quali e' stata prestata l'assistenza fiscale.
   2.2.  I  sostituti  d'imposta  devono  comunque essere in grado di
fornire,  anche  in  copia,  le  dichiarazioni  modelli  730  da essi
elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
da  parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla
scadenza  dei  termini  previsti  dall'articolo  43  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   3.  Consegna  delle buste contenenti le schede per la scelta della
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, da parte dei
sostituti d'imposta.
   3.1.  I  sostituti d'imposta devono consegnare le buste contenenti
le  schede  per  la  scelta  della  destinazione  dell'otto per mille
dell'IRPEF,  modelli  730-1,  ad  un  ufficio postale, o ad una banca
convenzionata ovvero ad un intermediario abilitato.
   3.2. In caso di consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 ad
un intermediario abilitato i sostituti d'imposta devono utilizzare la
bolla  di  consegna di cui all'Allegato B del presente provvedimento,
nella  quale devono esser riportati i codici fiscali dei soggetti che
hanno  effettuato  la  scelta  della destinazione dell'otto per mille
dell'IRPEF.
   3.3.  Gli  intermediari  abilitati  devono rilasciare al sostituto
d'imposta  copia  della  bolla  di consegna di cui all'Allegato B del
presente  provvedimento,  contenente  l'impegno  a trasmettere in via
telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.
   3.4. In caso di consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 ad
un ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta
devono  compilare  la  bolla di consegna di cui all'Allegato B, senza
indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta
della  destinazione  dell'otto  per mille dell'IRPEF, raggruppando le
buste  in  pacchi  chiusi  contenenti  fino a cento pezzi. Su ciascun
pacco,  numerato  progressivamente,  deve  essere apposta la dicitura
"Modello  730-1"  e  devono  essere  indicati  il  codice fiscale, il
cognome  e  il  nome  o  la  denominazione e il domicilio fiscale del
sostituto d'imposta.
   4. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
   4.1.  I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni
grafiche,  in  euro  e  in  lire, ciascuna corrispondente alla valuta
scelta  dal  contribuente per la compilazione della dichiarazione, ad
eccezione  dei  modelli  730-2  per  il  sostituto d'imposta e per il
C.A.F.,  predisposti in colore nero ed utilizzabili per i modelli sia
in  euro  che  in lire, nonche' dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo
che  sono  predisposti nella sola versione in euro. Le istruzioni per
la compilazione sono uniche per i modelli sia in euro che in lire.
   4.2.  Per  la  stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore
nero  e  per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nei modelli in
lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nei modelli in euro. Per la
stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i
fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
   4.3.   I   modelli   in   versione   euro  devono  contenere,  nel
frontespizio, la scritta "EURO" con il logo grafico di tale valuta e,
nei  campi  per  l'indicazione  degli  importi, i caratteri di stampa
",00". I modelli in versione lire devono contenere, nel frontespizio,
la  scritta  "LIRE"  e,  nei campi per l'indicazione degli importi, i
caratteri di stampa ".000".
   4.4.  E'  autorizzata  la stampa su un unico foglio di due modelli
730-1,  concernenti  la  scelta  della  destinazione dell'8 per mille
dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione congiunta.
   4.5. E' autorizzata altresi' la stampa dei modelli di cui al punto
1,  da  utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i
modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a
pagina  singola  oppure  a  pagina doppia ripiegabile. Le facciate di
ogni  modello  devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di
separazione  di  ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
"ATTENZIONE: DA NON STACCARE".
   4.6.  I  modelli  di  cui  al punto 1 devono presentare i seguenti
requisiti:  stampa  realizzata  con  i  colori previsti nel punto 4.1
ovvero  stampa  monocromatica  realizzata utilizzando il colore nero;
conformita'  di  struttura  e sequenza con i modelli approvati con il
presente  provvedimento  anche  per  quanto  riguarda la sequenza dei
campi e l'intestazione dei dati richiesti.
   4.7.  Le  dimensioni  per il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti: larghezza, minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
   4.8.  Le  dimensioni  per  il formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi  gli  spazi  occupati  dalle bande laterali di trascinamento,
possono  variare  entro  i seguenti limiti: larghezza, minima cm 35 -
massima cm 42; altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
   4.9.   I  modelli  meccanografici  composti  da  quattro  facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
su  indicate  nel  punto  4.8,  devono  rispettare  la sequenza delle
facciate  nel  seguente  ordine:  nella  prima  pagina doppia, quarta
facciata  -  prima  facciata;  nella  seconda  pagina doppia, seconda
facciata - terza facciata.
   4.10.   I   modelli   meccanografici   composti  da  due  facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
indicate  nel punto 4.8, devono rispettare la sequenza delle facciate
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
   4.11.  Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti
precedenti  devono  essere  indicati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
   4.12.   Nei   modelli   meccanografici  ed  in  tutti  i  casi  di
compilazione  della  dichiarazione  con  programmi  informatici,  gli
elementi di cui al punto 4.3 sono stampati, garantendo la chiarezza e
la  permanenza  degli  stessi  nel  tempo,  direttamente  con sistemi
elettronici,  ad  eccezione del logo grafico rappresentante la valuta
euro  che  puo'  essere  omesso.  Nei  medesimi  modelli  i campi per
l'indicazione  degli  importi  che  non sono compilati possono essere
privi dei caratteri di stampa ",00" e ".000" indicati nel punto 4.3.
   4.13.  I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta
di  peso  80 gr./mq. con opacita' compresa tra 86 ed 88 per cento. La
busta  per  la  consegna  del  modello  730-1 deve essere stampata in
colore  nero,  riportando  al  suo interno in diagonale la scritta in
colore  grigio  "AGENZIA  DELLE  ENTRATE" ripetuta in modo da coprire
ogni  spazio  bianco e garantire la non leggibilita' dall'esterno del
contenuto  della  busta  medesima. Tale busta deve essere stampata su
carta  di  peso  80  gr./mq.  e  deve  avere  le seguenti dimensioni:
larghezza cm. 22,8; altezza cm. 10,9.
   5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
   5.1.   E'   autorizzata   la   riproduzione   e  la  contemporanea
compilazione  meccanografica  dei  modelli  di  cui  al  punto 1, nel
rispetto   delle  caratteristiche  indicate  nel  punto  4,  mediante
l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che
comunque  garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel
tempo.
   5.2.  E'  altresi'  autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione  meccanografica  dei  modelli con le stampanti di cui al
punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
   -  colori,  dimensioni  e conformita' di struttura e sequenza alle
caratteristiche di cui al punto 4;
   - indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
   -  bloccaggio  dei  fogli  mediante  i  sistemi  che  garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
   5.3.  Sul  frontespizio  dei  modelli  di  cui ai punti precedenti
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la
predisposizione  delle  immagini  utilizzate  per la riproduzione dei
modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
   5.4.  I  modelli  di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente
dall'Agenzia  delle  Entrate  in  forma  cartacea  presso  i Comuni o
possono  comunque  essere  prelevati  in formato elettronico dai siti
internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it.
   5.5.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti modelli
prelevati  da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano
le   caratteristiche  tecniche  indicate  nel  punto  5.2  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
   5.6. Per la consegna della scheda per la scelta della destinazione
dell'otto per mille dell'IRPEF, modello 730-1, puo' essere utilizzata
anche  una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere
apposte  le  indicazioni:  "Scelta  per la destinazione dell'otto per
mille  dell'IRPEF",  il  cognome,  il  nome  e  il codice fiscale del
dichiarante  nonche' l'anno di presentazione della dichiarazione. Nel
caso  in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due
modelli  730-1  devono essere inseriti in un'unica busta, sulla quale
devono   essere   riportate   le  suddette  indicazioni  riferite  al
dichiarante.
   Motivazioni:
   Il presente provvedimento e' emanato in base all'articolo 1, comma
1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  concernente le modalita' e i termini per la presentazione delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto,   il   quale   prevede,  tra  l'altro,  che  i  modelli  di
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle   persone   fisiche   dei   contribuenti   che   si   avvalgono
dell'assistenza  fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui devono essere utilizzati.
   Con  il  presente  provvedimento  vengono,  pertanto, approvati il
modello  730/2002, concernente la predetta dichiarazione semplificata
dei  soggetti  che  si  avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello
730-1,  concernente la scelta a favore di una delle sette istituzioni
beneficiarie  della  quota  dell'8  per  mille dell'IRPEF, il modello
730-2  per  il  sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di
liquidazione  relativo all'assistenza fiscale prestata, 730-4 e 730-4
integrativo,  concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la
ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta.
   Il  presente  provvedimento  approva,  altresi',  la  busta per la
consegna  da  parte  dei sostituti d'imposta del modello 730-1 ad una
banca  convenzionata,  ad  un  ufficio  postale o ad un intermediario
abilitato, nonche' la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1
ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
   I  modelli approvati possono essere compilati indifferentemente in
lire  o  in euro, ad eccezione dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo,
concernenti  la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del
risultato   contabile  al  sostituto  d'imposta,  che  devono  essere
compilati  esclusivamente  in euro, atteso che e' solo in tale valuta
che  i sostituti d'imposta dovranno operare le ritenute od effettuare
i  rimborsi  ai  contribuenti  che  si  sono  avvalsi dell'assistenza
fiscale.
   A  tal  fine, i modelli sono predisposti in due versioni grafiche,
ciascuna  corrispondente  alla  valuta,  euro  o lire, utilizzata per
compilare  la  dichiarazione  modello 730/2002 ed, in particolare, il
modello  in  lire  e'  di  colore verde e quello in euro e' di colore
azzurro.
   Nella  versione  del  modello  in  euro  gli importi devono essere
espressi  con  arrotondamento  all'unita'  di euro (secondo le regole
matematiche  stabilite  in materia dalla disciplina comunitaria e dal
D.Lgs.  n. 213/1998), per eccesso se la frazione decimale e' uguale o
superiore  a  50  centesimi,  o  per difetto se la stessa frazione e'
inferiore  a  detto  limite.  Nel  modello in lire gli importi devono
essere espressi con arrotondamento alle migliaia di lire.
   Con  lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la
reperibilita'   dei   predetti   modelli  di  dichiarazione  e  viene
autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli
stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
   Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
   Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
   Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15  marzo  1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
   Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
   Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
   Disciplina normativa di riferimento.
   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni,  concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
   Legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
   Regolamento  (CE)  n.  1103/97  del  Consiglio del 17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
   Decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante norme di
semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di  modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
   Decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n.  314,  e  successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
   Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  recante,  tra  l'altro,  la revisione degli scaglioni
delle  aliquote  e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta;
   Regolamento  (CE)  n.  974/98  del  Consiglio  del  3 maggio 1998,
relativo all'introduzione dell'euro;
   Decreto   legislativo   24   giugno   1998,  n.  213,  concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
   Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (art. 1);
   Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione
telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti di locazione e di
affitto   da   sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione
telematica  dei  pagamenti,  come  modificato dal decreto 24 dicembre
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1999,  nonche'  dal  decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
   Decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e successive
modificazioni,  concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   Decreto  31  maggio  1999,  n.  164,  e  successive modificazioni,
recante  norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti;
   Decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n.  506,  recante,  tra
l'altro,   disposizioni  modificative  delle  modalita'  di  prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
   Decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  concernente la
riforma  della  disciplina  fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
   Legge  10  marzo  2000,  n.  62,  concernente norme per la parita'
scolastica  e  disposizioni  sul diritto allo studio e all'istruzione
(art. 1, commi 9 e 10);
   Legge  27  luglio  2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
   Legge  21  novembre  2000,  n.  342, concernente misure in materia
fiscale;
   Legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  recante  la  disciplina delle
associazioni di promozione sociale;
   Legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  recante  disposizioni per la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
   Decreto  legislativo  12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
   Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
   Provvedimento   30   novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001,
di  approvazione dello schema di certificazione unica "CUD 2002", con
le  relative  istruzioni,  nonche'  di definizione delle modalita' di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
   Decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
concernente   il   regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'
disposizioni   per   la   semplificazione   e   razionalizzazione  di
adempimenti tributari.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 2001
                                    Il direttore dell'agenzia: Romano