IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista   l'istanza  contenente  il  programma  per  crisi  aziendale
presentata  dalla  ditta  S.r.l.  Ceit Impianti, ai sensi dell'art. 1
della  sopracitata  legge  23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal
24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 29927 del 25 maggio 2001, con il
quale  e' stato approvato il suddetto programma per il citato periodo
dal  24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001, per le unita' produttive site
in   Lamezia   Terme  (Catanzaro),  Crotone,  Campo  Calabro  (Reggio
Calabria), San Giovanni La Punta (Catania) e Palermo;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla  medesima  S.r.l. Ceit Impianti
contenente  il  programma  di  crisi aziendale, ai sensi della citata
legge  n.  223/1991, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre
2001  per  le  unita'  produttive site in Treviso, Bassano del Grappa
(Vicenza),  Verona, Trento, Ancona, Macerata, Fermo (Ascoli Piceno) e
Ancarano (Teramo);
  Vista  la nota aziendale del 24 agosto 2001, nella quale si precisa
che   l'istanza  di  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  presentata  per  il periodo decorrente dal 1
gennaio  2001,  deve  intendersi  - per le motivazioni sottostanti la
crisi  e  per  l'attuazione  del  piano di risanamento program-mato -
riconducibile   alla   precedente   richiesta   per  crisi  aziendale
decorrente dal 24 luglio 2000;
  Preso  atto  che  nella  citata  nota del 24 agosto 2001, la stessa
azienda,   nel  rappresentare  l'unicita'  del  programma  per  crisi
aziendale riconducibile all'annualita' 24 luglio 2000-23 luglio 2001,
chiarisce che la durata del trattamento straordinario di integrazione
salariale   richiesto   con  decorrenza  dal  1  gennaio  2001,  deve
intendersi limitata al 23 luglio 2001;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita' di provvedere all'annullamento
del  citato  provvedimento ministeriale di approvazione del 25 maggio
2001,  n. 29927, al fine di approvare il programma di crisi aziendale
per l'annualita' 24 luglio 2000-23 luglio 2001;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  e'  annullato  il
provvedimento   ministeriale   del   25 maggio  2001,  n.  29927,  di
approvazione  del  programma  per  crisi  aziendale  relativamente al
periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001.