IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto 1'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza della ditta S.p.a. Fintel, tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 24 maggio 2001, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  1 giugno  2000,  il suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 24 maggio
2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla -
S.p.a. Fintel, con sede in Napoli unita' di:
    Ardea (Roma) per un massimo di 50 unita' lavorative;
    Cassino (Frosinone) per un massimo di 22 unita' lavorative;
    Foggia per un massimo di 46 unita' lavorative;
    Marcianise  (Caserta)  e  Avellino  per  un massimo di 109 unita'
lavorative;
    Potenza per un massimo di 53 unita' lavorative;
  per il periodo dal 1 dicembre 2000 al 31 maggio 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il 12 gennaio 2001 con decorrenza 1
dicembre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  dei  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi