IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n. 41, recante "Piano per la
razionalizzazione  e  lo sviluppo della pesca marittima" e successive
modifiche;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992, n. 72, istitutiva del Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto   l'art.   1   della  legge  n.  72/1992  che  stabilisce  la
destinazione  delle risorse del Fondo alla concessione di contributi,
a  titolo  di  pronto  intervento  a  parziale copertura del danno, a
favore  di  pescatori  singoli  o  associati che abbiano subito gravi
danni  o  si  trovino  in  particolari  condizioni  di bisogno per la
ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamita'
naturali  o  di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere
eccezionale;
  Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile,
recante  "Modalita'  tecniche  e  criteri  relativi alle provvidenze"
previste dalla citata legge n. 72/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche
al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto 2000, recante ulteriori
modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre  1994, n. 561, convertito in
legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di
pesca e di acquacoltura";
  Visto  l'art.  1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si
dispone  che,  con  decreto  del  Ministero  delle  risorse agricole,
alimentari  e  forestali,  sentita la Commissione consultiva centrale
per  la  pesca  marittima,  sono  approvate  le modalita' tecniche di
attuazione in materia di Fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
  Vista l'istanza in data 20 gennaio 2000 con la quale la Lega pesca,
su  segnalazione  degli  allevatori  ittici  dei  comuni di Carlino e
Marano  (Udine),  ha interessato questa amministrazione affinche' sia
riconosciuta  la  calamita' naturale a seguito di un'ingente moria di
prodotti  ittici  verificatasi  nelle  valli  da pesca della zona nel
periodo  20  agosto  -  10  settembre  1999 a causa di un eccezionale
innalzamento della temperatura dell'acqua;
  Vista  la  relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  applicata al mare (ICRAM), incaricato di
effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno
denunciato,   che   ha  riconosciuto  l'eccezionalita'  del  fenomeno
denunciato;
  Sentita  la  Commissione  consultiva centrale della pesca marittima
che,  nella  riunione  del  12 gennaio  2001,  ha reso all'unanimita'
parere   favorevole   al   riconoscimento  di  eccezionale  calamita'
naturale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  conseguenza  dell'ingente moria di prodotti ittici verificatasi
nelle  valli  da  pesca  della  zona  di Carlino e Marano (Udine) nel
periodo  20  agosto  -  10  settembre  1999 a causa di un eccezionale
innalzamento  della temperatura dell'acqua, e' dichiarato lo stato di
calamita' naturale.