IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Servizio centrale per gli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Vista la proposta del direttore del Servizio centrale per gli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevita' unitariamente intesi sotto il termine interventi. L'acquisizione in economia degli interventi puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.