IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione  generale del personale e dei servizi del Tesoro
-  Servizio  centrale  per  gli  affari  generali  e  la qualita' dei
processi e dell'organizzazione

  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare  con provvedimento, ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma 1,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  agosto  2001,  n.  384, i beni e i
servizi  con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa
da  eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici
di questa amministrazione;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disciplinare   con   il   medesimo
provvedimento   i   lavori   da  eseguirsi  in  economia  secondo  le
disposizioni  dettate  dal decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
  Vista  la  proposta  del  direttore  del  Servizio centrale per gli
affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
  Il  presente  provvedimento  disciplina le modalita', i limiti e le
procedure  da  seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e
servizi,  di  seguito  per  brevita'  unitariamente  intesi  sotto il
termine interventi.
  L'acquisizione  in economia degli interventi puo' essere effettuata
esclusivamente  nei  casi  in  cui non sia vigente alcuna convenzione
quadro  stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 e successive modificazioni.