A  seguito del parere favorevole espresso in data 7 dicembre 2001
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento della
funzione  pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL sul
testo  dell'ipotesi  di  accordo  per il rinnovo del CCNL relativo al
personale dirigente del CNEL nonche' della certificazione della Corte
dei  conti,  in  data 21 dicembre 2001, sull'attendibilita' dei costi
quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con
gli  strumenti  di  programmazione e di bilancio, il giorno 9 gennaio
2002  alle  ore 11,30,  presso  la  sede  dell'Aran,  ha  avuto luogo
l'incontro tra:

            ----> vedere FIRME a pag. 30 della G.U. <----

                               Art. 1.
    Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
    1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda
fascia,  e'  incrementato  nelle  seguenti  misure  lorde mensili con
decorrenza dalle date sottoindicate:
      dal 1 luglio 2000, Euro 58,88 (L. 114.000);
      dal 1 gennaio 2001, Euro 92,96 (L. 180.000).
    2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti di seconda fascia
compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del
rateo di 13a mensilita':
      a) stipendio tabellare, Euro 36.151,98 (L. 70.000.000);
      b) retribuzione  individuale  di anzianita', maturato economico
annuo,  assegno  ad  personam  o  elemento  fisso,  ove  acquisiti  e
spettanti   in   applicazione  dei  previgenti  contratti  collettivi
nazionali di categoria;
      c) retribuzione   di   posizione,  parte  fissa,  Euro 8.779,77
(L. 17.000.000).
    3.  Ai  fini della determinazione del valore indicato al comma 2,
lettera  a)  il  CNEL utilizza, oltre agli incrementi definiti per il
biennio  1998-99  e  quelli  di cui al comma 1, risorse finanziarie a
carico del proprio bilancio.
    4.  Il  trattamento  economico  indicato  al  comma 2 contiene ed
assorbe  le  misure dell'indennita' integrativa speciale nell'importo
in  godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del
presente contratto.
    5.  Ai  vincitori  dei  concorsi  per l'accesso alla qualifica di
dirigente  spetta,  sino  al  conferimento  del  primo  incarico,  la
retribuzione di cui al comma 2, lettere a) e b).