IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante la disciplina della continuazione delle attivita' di gestione dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi; Ritenuto che, ai fini della prosecuzione delle attivita' in esercizio, e' necessario precisare le modalita' e i criteri della domanda per l'iscrizione all'albo nella categoria 5, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle citate decisioni della Commissione europea e del Consiglio e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati pericolosi; Considerato che, al fine di garantire alle imprese che presentano la domanda nei termini previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la prosecuzione dell'attivita', e' opportuno prevedere un periodo transitorio relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO per l'iscrizione nella categoria 5; Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione della domanda e dell'obiettivo primario dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, di assicurare l'esercizio delle attivita' in essere senza alcuna soluzione di continuita', si ritiene necessario consentire alle imprese gia' iscritte all'albo per l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle more dell'iscrizione nella categoria 5 e comunque per un periodo transitorio temporalmente circoscritto, dette attivita' con i medesimi mezzi compresi nel provvedimento d'iscrizione e per gli stessi rifiuti che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni hanno una nuova classificazione; Delibera: Art. 1. Domanda d'iscrizione all'albo 1. Per la prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti interessati devono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443: a) presentare domanda d'iscrizione all'albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria; b) presentare domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita', qualora gia' iscritti nella categoria 5; c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantita' di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' comporti il superamento della quantita' complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale sono gia' iscritti. 2. Per la presentazione della domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto la lettera A. 3. La domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ad esclusione della documentazione gia' in possesso della sezione regionale cui l'impresa richiedente dovra' fare riferimento. Le imprese gia' iscritte all'albo possono adeguare le dotazione di mezzi e di personale previste per l'iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 4. Qualora la domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1 non venga presentata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'iscrizione all'albo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione e' modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data di scadenza del predetto termine di trenta giorni. 5. L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali l'impresa interessata risulta gia' iscritta alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.