IL   COMITATO   NAZIONALE   DELL'ALBO  NAZIONALE  DELLE  IMPRESE  CHE
                 EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

  Visto  l'art.  30  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente,
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  recante la disciplina
dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano la gestione dei
rifiuti,  in  prosieguo denominato Albo, ed in particolare l'art. 10,
comma 4;
  Vista   la   propria   deliberazione   16  luglio  1999,  prot.  n.
003/CN/Albo,   con   la   quale  sono  stati  stabiliti  i  requisiti
professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'Albo;
  Considerato che nell'allegato B alla citata deliberazione 16 luglio
1999,  prot.  n.  003/CN/Albo,  tra  i  titoli di studio da ritenersi
idonei  ai  fini  della qualificazione professionale del responsabile
tecnico  per  l'iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F e 6G sono stati
individuati  i  diplomi  di  laurea  in  chimica,  in ingegneria e in
scienze geologiche e per l'iscrizione nella categoria 6H i diplomi di
laurea in chimica e in ingegneria;
  Vista  la  sentenza  12  settembre  1997,  n.  2140  del  tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  sezione  III, la quale ha
annullato  la  deliberazione  3  maggio  1994 del Comitato nazionale,
concernente  requisiti  professionali  del  responsabile  tecnico per
l'iscrizione  all'Albo, nella parte in cui non prevedeva il titolo di
biologo e la relativa laurea in scienze biologiche;
  Vista   la   sentenza  n.  10070/01  del  tribunale  amministrativo
regionale  per il Lazio, sezione III, notificata il 13 dicembre 2001,
con  la quale e' stato disposto l'inserimento del titolo di biologo e
la   relativa   laurea   in   scienze   biologiche  tra  i  requisiti
professionali  del  responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo ed
e'  stato assegnato al Comitato nazionale il termine di trenta giorni
per provvedere in conformita';
  Ritenuto  che  la sentenza da ultimo notificata imponga al Comitato
nazionale  un  obbligo autonomo non piu' dipendente dall'annullamento
parziale della delibera 3 maggio 1994, attualmente abrogata;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover integrare l'allegato B della citata
deliberazione  16  luglio  1999, prot. n. 003/CN/Albo, nella parte in
cui  sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la
qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Ai   diplomi  di  laurea  previsti  ai  fini  della  qualificazione
professionale   del   responsabile  tecnico  per  l'iscrizione  nella
categoria   6D,   6E,  6F,  6G  e  6H  di  cui  all'allegato  B  alla
deliberazione  16  luglio  1999,  prot. n. 003/CN/Albo e' aggiunto il
diploma di laurea in scienze biologiche.
    Roma, 27 dicembre 2001
                                               Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori