IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.r.l La Pulisan, unita' di pulizia
c/o  Breda  costruzioni  ferroviarie  S.p.a.  appaltatrice di pulizia
presso   l'azienda  summenzionata,  inoltrata  presso  la  competente
direzione  regionale  del  lavoro come da protocollo della stessa, in
data 2 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  13 ottobre 1999
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre
1999,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  terziario  applicato, a 31 ore m.sett.li nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  10  unita',  su un organico
complessivo di 286 unita'.
  Visto il successivo verbale d'accordo del 29 giugno 2000, nel quale
le  parti  hanno  modificato  le modalita' di attuazione del predetto
contratto   di   solidarieta',   stabilendo  una  maggiore  riduzione
dell'orario di lavoro a far data dal 1 luglio 2000;
  Considerato altresi' che la societa' appaltante sopracitata, unita'
di Matera, e' stata interessata da un programma di cassa integrazione
guadagni  straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, per
riorganizzazione   aziendale,   decorrente   dal  20 maggio  1999  al
19 maggio 2001, per cui i lavoratori sono stati posti in C.I.G.S.;
  Considerato  che  il  predetto  contratto  di solidarieta' e' stato
stipulato  al  fine  di evitare in tutto o in parte la riduzione o la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni  in  premessa  esplicitate  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal 18 ottobre 1999 al 30 giugno 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti interessati addetti alla
unita'  di  pulizia sottoindicata, limitatamente al periodo in cui vi
e'  stato  l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria  presso  la  societa'  appaltante  anch'essa di seguito
indicata:  S.r.l. La Pulisan, unita' di pulizia c/o Breda Costruzioni
Ferroviarie  S.p.a.,  con sede in Bari, unita' di Matera, per i quali
e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 31
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 10 unita' su un organico complessivo di 286 unita'.