Alle OO.PP. agricole
                              Alla Coldiretti
                              Alla Confagricoltura
                              Alla C.I.A.
                              Alla Copagri
                              All'E.N.P.T.A.
                              All'Eurocoltivatori
                              All'A.L.P.A.
                              Alla Fe.Na.P.I.
                              Alla Coopagrival
                              All'U.G.C.
                              Al Coll. naz. periti agrari
                              Al Coll. naz. agrotecnici
                              Al Cons. dott. agronomi e forestali
                              Alla F.Agr.I.
                              All'U.Na.P.I.
                              All'ANPA
                              All'A.I.A.
                              Al Corpo forestale dello Stato
                              Al   Corpo   forestale   della  Regione
                              siciliana
                                e, per conoscenza:
                              All'AGEA - Servizio tecnico
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche comunitarie e internazionali
                              Al  Ministero  della salute - Direzione
                              generale    della    sanita'   pubblica
                              veterinaria
  I  controlli  per  il  regime  di  premio alla estensivizzazione e'
disciplinato, per la campagna 2001, dal Regolamento n. 3887/92, dalle
norme  applicative  comunitarie recate dai regolamenti n. 1254/99 del
Consiglio  e  n.  2342/1999  della  Commissione,  nonche' dalle norme
nazionali,  recate dal decreto del Ministero delle politiche agricole
e  forestali  n. 122/2000 e dal decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 22 gennaio 2001.
  Con  le  presenti  istruzioni  questa  Agenzia provvede, per l'anno
2001, ad impartire le modalita' operative con particolare riferimento
alle procedure per l'espletamento dei controlli e per la compilazione
del verbale di controllo durante il sopralluogo.
  Tali   istruzioni  sono,  altresi',  dettate  dalla  necessita'  di
assicurare  l'armonizzazione  e  la semplificazione delle modalita' e
delle procedure dei controlli in relazione anche alle norme sanitarie
vigenti in materia.
  Quale  supporto  per  l'effettuazione  dei  controlli,  gli  organi
preposti  devono  utilizzare  esclusivamente  l'apposito  "verbale di
controllo" (fac-simile - allegato 1) che e' predisposto dall'AGEA.
  Il  verbale  e' redatto in maniera da consentire le annotazioni dei
controllori   solo   nei  campi  bianchi,  che  devono  riportare  le
informazioni  relative  al  riscontro  della documentazione cartacea,
svolto nell'azienda controllata.
  Tali  informazioni  devono essere coerenti e riconducibili a quanto
riportato  sui  registri aziendali e sugli altri documenti di corredo
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
  Il  verbale,  all'atto dell'accertamento, deve essere controfirmato
dal  soggetto che ha svolto il controllo e dal titolare della domanda
o da un suo rappresentante.
  Il  controllore  deve  annotare  in  stampatello  il proprio nome e
cognome,  la  data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi
del  documento  di  identita'  del titolare della domanda o di un suo
rappresentante  che  ha  presenziato allo svolgimento della verifica,
utilizzando la seguente codifica:
    => 01 titolare, rappresentante legale;
    => 02 figlio/a;
    => 03 moglie/marito;
    => 04 fattore;
    => 05 contitolare;
    => 06 altro (specificare),
e riportando gli estremi del documento secondo la seguente codifica:
    => 01 carta di identita';
    => 02 patente auto;
    => 03 tessera ferroviaria;
    => 04 passaporto;
    => 05 tessera postale.
  In  calce  al  formulario  e'  riservato  un apposito spazio ad uso
esclusivo  del titolare della domanda o di un suo rappresentante, per
verbalizzare  le osservazioni e le eventuali dichiarazioni rispetto a
quanto rilevato dal controllore.
  Il  verbale  di  controllo  per il premio alla estensivizzazione e'
realizzato  su  carta  chimica in triplice copia. Le tre copie devono
essere  smistate ai diversi soggetti coinvolti, a cura dell'organismo
di controllo, come di seguito indicato:
    la prima copia obbligatoriamente inviata all'AGEA;
    la seconda copia rilasciata al produttore;
    la  terza  copia  deve rimanere agli atti dell'organo preposto al
controllo.
  Si  raccomanda  una  corretta,  conforme  e chiara compilazione del
verbale,  atteso  che  la  presenza  di difformita' e/o incompletezze
nella  compilazione  del  formulario comporta ricadute negative sulle
procedure  e  sui  termini,  di  cui  l'AGEA potrebbe chiederne conto
all'organo di controllo.
  Si evidenzia che l'attivita' di controllo e' mirata a:
    individuare  le  eventuali  negligenze,  siano  esse di carattere
formale o sostanziale;
    richiamare  l'attenzione  del  soggetto responsabile dell'azienda
sui doveri e sugli impegni che ha assunto con la sottoscrizione della
richiesta di premio;
    raccogliere  dal  soggetto responsabile dell'azienda osservazioni
in merito allo svolgimento dei controlli.
  Si  evidenzia,  inoltre che, in applicazione di quanto definito dal
Regolamento  CE  3887/92,  i controlli devono essere effettuati senza
preavviso.
  Tuttavia  e'  ammesso  dalla  stessa  regolamentazione, nel caso di
impossibilita'  di  reperire  l'interlocutore  al  momento  del primo
accesso,   di  inviare  una  raccomandata  a/r  o  un  telegramma  di
convocazione,   indirizzata   alla  sede  legale  dell'azienda.  Tale
preavviso  deve  essere limitato al tempo strettamente necessario per
rendere  possibile  il  controllo,  tempo che non puo' eccedere le 48
ore.
  Il   preavviso,   data   la  natura  esclusivamente  cartolare  dei
controlli,  consente  di  agevolare  il  lavoro  del  controllore. Si
evidenzia,  inoltre  che,  in  applicazione  di  quanto  definito dal
Regolamento  CE 2419/2001, i controlli devono essere effettuati senza
preavviso.
  Tuttavia  e'  ammesso  dalla  stessa  regolamentazione, nel caso di
impossibilita'  di  reperire  l'interlocutore  al  momento  del primo
accesso,   di  inviare  una  raccomandata  a/r  o  un  telegramma  di
convocazione,   indirizzata   alla  sede  legale  dell'azienda.  Tale
preavviso  deve  essere limitato al tempo strettamente necessario per
rendere  possibile  il  controllo,  tempo che non puo' eccedere le 48
ore.
  Il   preavviso,   data   la  natura  esclusivamente  cartolare  dei
controlli,  consente di agevolare il lavoro del controllore. Infatti,
il  preavviso permette all'azienda di predisporre e organizzare tutta
la  documentazione  necessaria ad attestare il rispetto degli oneri a
cui dover sottostare.
  Per  agevolare  il  compito  dell'AGEA  nell'erogazione  del premio
all'estensivizzazione  si  richiede agli Organi preposti al controllo
di  programmare  le  proprie  attivita' per assicurare che i supporti
cartacei  dei  verbali  pervengano, entro i termini fissati da questa
Agenzia  e,  comunque,  entro  e non oltre il trentesimo giorno dalla
data del controllo.
  Per  standardizzare  le operazioni si riporta lo schema operativo e
la relativa check list da utilizzare per il controllo.
1. Premio all'estensivizzazione - Utilizzo delle superfici foraggere.
  L'AGEA, a chiusura della campagna del premio speciale bovini maschi
e  di  mantenimento delle vacche nutrici, estrae un campione inerente
l'utilizzo  delle  superfici  foraggere  per  il controllo del premio
all'estensivizzazione.
  Il   premio  alla  estensivizzazione  e'  riconosciuto  a  tutti  i
produttori  di  bovini  quale  integrazione al premio speciale bovini
maschi  e/o  di mantenimento alle vacche nutrici, a condizione che il
carico  di  bestiame  ad  ettaro  sia  rispettato dal 1 gennaio al 31
dicembre dell'anno in cui e' presentata la domanda.
  La  determinazione  del coefficiente di densita' non e' oggetto del
controllo ed e' automaticamente calcolato dall'AGEA.
  Si evidenzia che per la determinazione del carico di bestiame della
specie  bovina e/o bufalina non devono essere presi in considerazione
i bovini di eta' inferiore ai sei mesi.
  Il  controllo  della  consistenza  deve  essere  eseguito  in  modo
puntuale.  La determinazione del numero effettivo di animali presenti
in  azienda,  a date prefissate, e' operata, utilizzando le scritture
relative  ai  movimenti di carico e di scarico contenute nel registro
aziendale.
  Il  controllo  sull'utilizzo  delle superfici e' svolto nell'ambito
del  settore  cerealicolo,  secondo  i criteri di eleggibilita' delle
superfici   foraggere,   dichiarate   nella  domanda  di  aiuto  alle
superfici.
  Le  superfici  a pascolo sono individuate dai codici 38 (pascolo) e
dai  codici  36  e  37 (prato e/o prato pascolo equiparate a pascolo)
della dichiarazione di aiuto alle superfici.
  Per  verificare  l'effettivo  utilizzo  delle superfici vincolate a
pascolo,  il  controllo  deve  tenere  conto  della eventuale diversa
ubicazione  delle  superfici  a  pascolo, dichiarate nella domanda di
aiuto alle superfici, rispetto alla sede ove e' ubicata l'azienda.
  Qualora  le  superfici,  a  pascolo  od assimilate a pascolo, siano
oltre  il  comune  limitrofo ove e' ubicata l'azienda, individuata ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 19 ottobre
2000,  n.  437,  il  produttore  deve  dimostrare l'utilizzo di dette
superfici  mediante  il  trasporto dei bovini, producendo, al momento
del  controllo  il  documento  di  trasporto degli animali al pascolo
(modello 4), sempreche' dette superfici concorrano alla formazione di
almeno  il  50%  delle aree vincolate a pascolo secondo le casistiche
riportate in allegato 4.
  Qualora  tutte  le  altre  superfici  foraggere,  ivi  comprese  le
superfici  assimilate  a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per
il  pascolo,  siano  oltre  la  provincia  limitrofa  ove  e' ubicata
l'azienda,  individuata  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, il produttore deve dimostrare
l'utilizzo  di  dette  superfici  mediante il trasporto del foraggio,
producendo,  al  momento del controllo, il documento di trasporto del
foraggio, anche se tale documento non e' necessario per altri fini.
  Qualora le superfici, a pascolo od assimilate a pascolo, sono entro
il  comune  limitrofo  ove e' ubicata l'azienda, individuata ai sensi
del  decreto  del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n.
437,   il  produttore,  all'atto  del  controllo,  non  e'  tenuto  a
conservare  alcuna  documentazione  ai  fini  del  presente regime di
premio.
  Qualora  tutte  le  altre  superfici  foraggere,  ivi  comprese  le
superfici  assimilate  a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per
il  pascolo,  sono  entro  la  provincia  limitrofa  ove  e'  ubicata
l'azienda,  individuata  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  del  19 ottobre 2000, n. 437, il produttore, all'atto del
controllo, non e' tenuto a conservare alcuna documentazione.
  Per  la  determinazione della vicinanza delle superfici a pascolo o
assimilate  a  pascolo e' necessario utilizzare una carta topografica
nella quale siano riportati i confini amministrativi del territorio.
  Il "Verbale di controllo utilizzo delle superfici" e' costituito da
frontespizio, quadro A, quadro B, quadro C:
          ---->  Vedere Verbale da pag. 31 a pag. 38  <----