IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, intitolata "legge quadro in materia di lavori pubblici"
che,  all'art.  14,  pone  a carico dei soggetti indicati all'art. 2,
comma   2,   della   stessa  legge,  con  esclusione  degli  enti  ed
amministrazioni  locali  e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di
trasmettere  a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli
aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilita' con i
documenti programmatori vigenti;
  Visto  l'art.  3,  comma  83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente   le   modalita'   di   impiego   degli  utili  derivanti
dall'estrazione del gioco del lotto;
  Visto  l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce,
nell'ambito  di  questo  Comitato,  l'unita'  tecnica  -  finanza  di
progetto  con  il  compito di promuovere, all'interno delle pubbliche
amministrazioni,   l'utilizzo  delle  tecniche  di  finanziamento  di
infrastrutture  con  il  ricorso a capitali privati anche nell'ambito
dell'attivita'  di verifica prevista al citato art. 14 della legge n.
109/1994  e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prevede  l'acquisizione  delle valutazioni della menzionata unita' in
fase   di   pianificazione  ed  attuazione  dei  programmi  di  spesa
predisposti  dalle  amministrazioni  centrali per la realizzazione di
infrastrutture,  nonche'  l'individuazione  di ulteriori modalita' di
incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  554,  recante  il  regolamento  di  attuazione della citata legge
quadro in materia di lavori pubblici;
  Visto  il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000,
recante  modalita'  e  schemi-tipo  per  la  redazione  dei programmi
triennali,  degli  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco annuale dei
lavori  e  visto  il  decreto  del  predetto  Ministro 4 agosto 2000,
recante   l'interpretazione   autentica   del   decreto  inizialmente
adottato;
  Visto  l'art.  143  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, che
attribuisce  al  citato  Ministero,  per l'anno 2001, la somma di 100
miliardi  di lire, aggiuntiva rispetto a quanto disposto dal predetto
art.  3,  comma  83,  della  legge  n. 662/1996, per il recupero e la
conservazione  dei  beni  culturali archeologici, storici, artistici,
archivistici,  delle  librerie storiche nonche' di biblioteche e beni
librari;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
23 marzo 2001, con il quale e' stato approvato il programma triennale
2001-2003;
  Vista  la  delibera  3  maggio  2001,  n. 57 (Gazzetta Ufficiale n.
161/2001),  con  la  quale  questo  Comitato,  sentita  la Conferenza
unificata,  ha  stabilito  modalita'  e  parametri per l'acquisizione
delle   valutazioni   dell'Unita'  tecnica  finanza  di  progetto  in
attuazione del richiamato art. 57 della legge n. 388/2000;
  Vista  la nota n. 6595 del 5 aprile 2001, con la quale il Ministero
per i beni e le attivita' culturali ha trasmesso a questo Comitato il
programma triennale in oggetto ed il relativo elenco annuale 2001;
  Ritenuto,  in  linea  generale,  che  i  documenti programmatori di
riferimento  per  la verifica di compatibilita' prevista dall'art. 14
della  legge  n.  109/1994  siano  da  individuare:  nei documenti di
programmazione   economico-finanziaria;  nelle  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato; nelle
leggi  pluriennali  di  spesa;  nel  quadro  comunitario  di sostegno
2000-2006;
  Considerato   che   il  documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria  2001-2004  pone, quale obiettivo generale per il settore
delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato in sostituzione
del   finanziamento   pubblico,  in  importi  predeterminati  per  le
annualita' 2002-2004 e che il documento di programmazione economica e
finanziaria  2002-2006, oltre a ribadire il predetto obiettivo, tende
a favorire l'aumento del tasso di crescita del settore turistico;
  Considerato  che  il  quadro  comunitario  di  sostegno  2000-2006,
individua  e  promuove  azioni finalizzate alla valorizzazione e alla
gestione  del patrimonio architettonico, archeologico e artistico del
Mezzogiorno  anche  al  fine  di favorire lo sviluppo economico dello
stesso;
  Considerato  che  in  sede  istruttoria  il Ministero di settore ha
fornito ulteriori precisazioni sui contenuti del programma in oggetto
ed  in particolare, per alcuni settori, ha indicato piu' puntualmente
gli  interventi  aventi copertura finanziaria certa rispetto a quelli
da  finanziare,  con meccanismo a "scorrimento", con ulteriori futuri
fondi;
  Rilevata  l'opportunita', in relazione, tra l'altro, all'evoluzione
del  quadro  di  riferimento,  di  formulare raccomandazioni anche in
vista degli aggiornamenti annuali;

                             Prende atto
che il programma triennale in questione presenta un costo complessivo
di 1.912,054 miliardi di lire (967,49 Meuro) ed e' cosi' articolato:
    settore  beni  architettonici, archeologici, artistici e storici,
per  il  quale vengono individuati gli interventi dotati di copertura
finanziaria  con  un  costo complessivo di 1.464,247 miliardi di lire
(756,22 Meuro) mentre risulta redatto un secondo elenco di interventi
del  costo  di 2.190,684 miliardi di lire 1.131,39 Meuro) da inserire
in  programma  qualora  si  verifichino  economie  da ribassi d'asta,
maggiori   disponibilita'   finanziarie   o  difficolta'  tali  nella
realizzazione di alcuni interventi da suggerirne la sostituzione;
    settore  beni  archivistici, per il quale vengono individuati gli
interventi  dotati  di copertura finanziaria con un costo complessivo
di 222,919 miliardi di lire (115,13 Meuro);
    settore  beni  librari,  per  il  quale  vengono  individuati gli
interventi  dotati  di copertura finanziaria con un costo complessivo
di 141,332 miliardi di lire (72,99 meuro) nell'ambito di un programma
piu'  complessivo  che prevede ulteriori oneri per 49,438 miliardi di
lire  (25,53  Meuro)  per  investimenti  non qualificabili come opere
pubbliche;
    settore  beni paesaggistici, per il quale vengono individuati gli
interventi  dotati  di copertura finanziaria con un costo complessivo
di  4,507  miliardi  di  lire  (2,33 Meuro) mentre risulta redatto un
secondo  elenco  di  interventi  del  costo  di 5,05 miliardi di lire
(2,61 Meuro) da inserire in programma qualora si verifichino economie
da  ribassi d'asta, maggiori disponibilita' finanziarie o difficolta'
tali  nella  realizzazione  di  alcuni  interventi  da  suggerirne la
sostituzione;
    settore   regioni  a  statuto  speciale,  per  il  quale  vengono
individuati   gli   interventi  dotati  di  copertura  con  un  costo
complessivo  di  72,000  miliardi  di  lire  (37,18 Meuro)  e  la cui
gestione  e'  affidata  direttamente  alle regioni a statuto speciale
secondo   parametri   di  distribuzione  territoriale  fondati  sulla
consistenza del patrimonio culturale regionale;
    che  il  programma  trova  copertura: nelle risorse ordinarie del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali per un totale di
961,492  miliardi  di  lire  (496,57 Meuro); in una quota degli utili
derivanti  dall'estrazione  del  gioco  del  lotto di cui all'art. 3,
comma  83,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, per un totale di
850,562  miliardi  di  lire  (439,28  Meuro);  nella  integrazione di
lire 100  miliardi  (51,65 Meuro), per l'anno 2001, disposta ai sensi
dell'art. 143 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    che il programma non prevede esplicitamente forme di ricorso alla
tecnica del project financing;
    che   non   sono   comunque  ravvisabili  specifici  elementi  di
incompatibilita'   con   i   documenti  programmatori  vigenti  sopra
indicati;
    che  di  massima  esiste  coerenza  tra  programma  ed accordi di
programma  quadro stipulati nell'ambito delle intese istituzionali di
programma,  in  quanto  le risorse previste dagli accordi stessi sono
finalizzate,  come  specificato  dal  Ministero  di  settore  in sede
istruttoria, ad interventi previsti nel programma;

                              Delibera:
  In  relazione  a quanto sopra, di esprimere, ai sensi dell'art. 14,
comma   11,  della  legge  n.  109/1994  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  parere  di  compatibilita' del programma triennale del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali 2001-2003, con i
documenti  programmatori vigenti, ferma restando la necessita' che in
sede  di  aggiornamento  annuale  il  programma  venga  calibrato  in
funzione  delle  disponibilita' finanziarie assicurate dalle leggi di
bilancio;

                             Raccomanda
al Ministro per i beni e le attivita' culturali:
  di  valutare  le possibilita' di sviluppare forme di programmazione
che,  superando l'ottica degli interventi "puntiformi", si articolino
su  aree  di  intervento  da  individuare anche attraverso percorsi a
tema,  al  fine di promuovere, oltre alla salvaguardia del patrimonio
artistico,  il  rilancio  turistico  di  intere  zone,  dando ai beni
culturali   la   funzione   di  volano  per  una  crescita  economica
dell'indotto;
  di  favorire  al  massimo  il  coinvolgimento  dei capitali privati
tramite  la  promozione  di  attivita'  collaterali  e, in linea piu'
generale,  di  prestare particolare attenzione, avvalendosi anche del
supporto dell'unita' tecnica - finanza di progetto, alle possibilita'
di  ricorso  a  tecniche  di  project  financing,  nel rispetto della
finalita'   primaria   di   assicurare  generalizzata  fruizione  del
patrimonio culturale.
    Roma, 15 novembre 2001
                                     Il presidente delegato: Tremonti