IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2001, n. 330,
recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed
altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge
1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre   2001,   n.   418,  che  dispone  che  l'aliquota  prevista
nell'allegato  I  annesso  al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n.
504,  per  il  gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore  a  3,5  tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del
medesimo  art.  1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1
luglio  al  31 dicembre 2001, e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 30 giugno 2001;
  Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale e' stata
rideterminata  in  L. 112.000  per  mille  litri di gasolio la misura
della  riduzione  prevista  dall'art.  25,  comma  1,  della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato dall'art. 8, comma 1, del
decreto-legge  n.  356  del  2001, per il periodo dal 1 gennaio al 30
giugno 2001;
  Visto  l'art.  1,  comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come
modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e
dall'art.  5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il
quale   prevede   che   con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
dellefinanze   e'   stabilita   l'eventuale   rideterminazione  della
riduzione  di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n.
246  del  2001,  al  fine  di  compensare la variazione del prezzo di
vendita   al   consumo   del   gasolio   per  autotrazione,  rilevato
settimanalmente  dal Ministero per le attivita' produttive, purche' e
nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla
fine  del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana
di  luglio  2001  superi mediamente il 15 per cento in piu' o in meno
dell'ammontare di tale riduzione;
  Viste  le  rilevazioni,  effettuate  settimanalmente  dal Ministero
delle  attivita'  produttive,  del  prezzo  di vendita al consumo del
gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre
2001;
  Considerato  che  secondo  il  calendario fissato dalla Commissione
dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali
dal  Ministero  delle  attivita'  produttive nel periodo dal 18 al 31
dicembre  2001,  e  che  pertanto  si rende necessario individuare il
prezzo  di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, nelle due
settimane  comprese  nel predetto periodo, ricorrendo ad un metodo di
calcolo   che   ripartisca  uniformemente,  nel  periodo  suindicato,
l'incidenza   della   variazione  di  prezzo,  determinandolo  in  L.
1.622.328  per  mille litri al 24 dicembre 2001 e in L. 1.622.655 per
mille litri al 31 dicembre 2001;
  Considerato   che  dalle  rilevazioni  settimanali  cosi'  ottenute
deriva, nel semestre considerato, uno scostamento medio del prezzo di
vendita   al   consumo   del   gasolio  per  autotrazione,  al  netto
dell'I.V.A.,  ammontante  a  L. -45.000 per mille litri di prodotto e
che   tale   scostamento   supera,   mediamente,   il  15  per  cento
dell'ammontare della riduzione sopra menzionata;
  Considerato  di  dover  procedere  per il semestre interessato alla
rideterminazione  della  misura  della  riduzione  della  aliquota di
accisa  nei  limiti  in  cui  tale scostamento supera il 15 per cento
dell'ammontare  della  riduzione di accisa fissata con riferimento al
30 giugno 2001;

                              Decreta:

                               Art. 1.

      Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

  1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della
riduzione  di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30
giugno  2001,  n.  246,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2001,  n.  330,  e  successive modificazioni, e' stabilito in
Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.