IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  228/01  del 12 aprile 2001 pronunciata dal
tribunale  di  Milano  che  ha  dichiarato il fallimento della S.p.a.
Siderius;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 aprile 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla: S.p.a. Siderius, con
sede in Cormano (Milano), unita' di: Cormano (Milano), per un massimo
di  quarantaquattro  unita'  lavorative;  Prata  (Pordenone),  per un
massimo  di  due  unita' lavorative; Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro),
per   un   massimo  di  due  unita'  lavorative,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 12 aprile 2001 all'11 aprile 2002.
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                       Il direttore generale: Achille