IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Calzaturificio M.C.M. 2,
inoltrata  presso  la competente Direzione generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in
data  10 ottobre  2001,  relativa  al periodo dal 2 ottobre 2001 al 1
ottobre  2002,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 3 novembre 2000;
  Considerato che il predetto contratto di solidarieta' cui si rinvia
per  il  dettaglio,  stipulato  al  tra  l'impresa  sopracitata  e le
competenti   organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori   in  data
27 settembre  2000  e  26 settembre 2001 stabilisce per un periodo di
ventiquattro  mesi,  decorrente  dal  2 ottobre  2000,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore settimanali, come
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale del settore industria
calzature applicato a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a ventidue unita', su organico
complessivo di quarantuno unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 2 ottobre 2001 al 1 ottobre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Calzaturificio  M.C.M.  2, con sede in Civitella di Romagna -
Fraz. Cusercoli  (Forli'  - Cesena), unita' di Civitella di Romagna -
Fraz. Cusercoli  (Forli' - Cesena), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su un organico complessivo di
quarantuno unita'.