IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della societa' S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 10 ottobre 2001, relativa al periodo dal 2 ottobre 2001 al 1 ottobre 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visto il decreto direttoriale in data 3 novembre 2000; Considerato che il predetto contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato al tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2000 e 26 settembre 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 2 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria calzature applicato a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unita', su organico complessivo di quarantuno unita'; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Decreta: Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 2001 al 1 ottobre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, con sede in Civitella di Romagna - Fraz. Cusercoli (Forli' - Cesena), unita' di Civitella di Romagna - Fraz. Cusercoli (Forli' - Cesena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unita', su un organico complessivo di quarantuno unita'.