IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per l'ordinamento sanitario,
             la ricerca e l'organizzazione del Ministero
              - Direzione generale delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con  la quale il sig. Mizouri Ali ha chiesto il
riconoscimento   del   titolo  di  diplôme  de  technicien  superieur
conseguito  in  Tunisia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di tecnico di radiologia;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella riunione del 18
gennaio 2002;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il titolo di diplôme de technicien superieur rilasciato nel 1988
dalla  facolta'  di  medicina dell'Universita' di Sousse (Tunisia) al
sig. Mizouri Ali nato a Bradaâ (Tunisia) il giorno 10 luglio 1962, e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
tecnico di radiologia.
  2. Il sig. Mizouri Ali e' autorizzato ad esercitare in Italia, come
lavoratore  dipendente,  la  professione  di  tecnico  di radiologia,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola