IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  l993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni    per    l'introduzione   dell'euro   nel-l'ordinamento
nazionale,   ed   in   particolare  le  disposizioni  del  titolo  V,
riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 22
gennaio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  3.205  milioni  di  euro  e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale l7 aprile 2000, n. l43, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre
2001,  con  i  quali  e'  stata  disposta l'emissione delle prime sei
tranches  dei  buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1 agosto
2001 e scadenza 1 febbraio 2012;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  5%,  con  godimento  1  agosto  2001 e scadenza 1
febbraio  2012, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di
euro,  di  cui  al  decreto  ministeriale del 24 ottobre 2001, citato
nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei
buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto  dall'art.  1,  ultimo  comma  del  decreto  ministeriale 21
novembre  2001,  citato  nelle  premesse,  possono  essere effettuate
operazioni di "coupon stripping".
  La  prima  cedola  dei  buoni  emessi  con  il presente decreto, di
scadenza  1  febbraio  2002,  non verra' corrisposta dal momento che,
alla data di regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta.