IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'art. 49
che,  ai  commi  2 e seguenti, autorizza l'alienazione di materiali e
mezzi  della  Difesa,  anche  in deroga alle norme sulla contabilita'
generale  dello  Stato,  rinviando  per  la relativa attuazione ad un
decreto  del  Ministro  della  difesa di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica (ora Ministro
dell'economia e delle finanze);
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed in particolare l'art. 1,
comma 3, che consente all'amministrazione della difesa di permutare o
vendere  mezzi e materiali obsoleti, ma non ancora fuori uso, al fine
del contenimento dei costi per l'ammodernamento;
  Tenuto  conto  che, con l'entrata in vigore della legge 14 novembre
2000,  n.  331,  e'  in  atto  un  processo  di  ridimensionamento  e
riqualificazione    dello    strumento   militare   con   conseguente
ammodernamento dei mezzi;
  Considerato  che  il  nuovo  modello  organizzativo dello strumento
militare  ha creato l'attuale eccedenza di materiali e mezzi non piu'
in linea con le effettive esigenze delle Forze armate;
  Considerata    l'esigenza   di   eliminare   i   costi   gestionali
d'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali esuberanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  materiali ed i mezzi che l'amministrazione della Difesa puo'
alienare,  anche  in  deroga  alle  norme sulla contabilita' generale
dello  Stato,  nel  rispetto  della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono
ricompresi  nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto.
  2.   Le   modificazioni  all'elenco  di  cui  all'allegato  A  sono
effettuate  con  decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  3.  Il Capo di Stato maggiore della Difesa, su proposta degli Stati
maggiori  di  Forza  armata  e  del  Comando  generale  dell'Arma dei
carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'allegato A,
i  mezzi  ed  i materiali esuberanti o, comunque non piu' rispondenti
alle  esigenze  della Difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le
quantita'  da  alienare.  La  determinazione quantitativa del Capo di
Stato  maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori
uso  per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o
successivo ad essa connesso.
  4.  All'alienazione  dei  mezzi  e dei materiali di cui al comma 1,
provvedono   le   direzioni  generali  competenti  per  materia,  nel
rispetto,  per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n.
185.  Per  il triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  l'alienazione  dei  mezzi  e  dei  materiali  non
d'armamento  puo'  essere  effettuata anche dagli organi logistici di
vertice  di  Forza  armata  e  dal  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  per  far fronte alla particolare situazione di riduzione
degli  organici  complessivi  delle Forze armate disposta dalla legge
14 novembre 2000, n. 331.
  5.  Tenuto  conto dei programmi di ammodernamento in atto od in via
di  definizione, le direzioni generali ovvero gli organi logistici di
vertice  delle  Forze  armate  od  il  Comando generale dell'Arma dei
carabinieri  verificano  la  possibilita'  di  alienare  il materiale
secondo  le  procedure  indicate  all'art.  49,  comma 4, della legge
23 dicembre   2000,   n.   388,  sulla  base  di  prezzi  concordati,
considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle
risorse  necessarie  per  rendere gli stessi rispondenti alle attuali
esigenze  operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al
presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto
dall'amministrazione   della  Difesa  in  relazione  a  contratti  da
stipulare  ovvero,  ove  possibile, a contratti gia' stipulati con le
imprese acquirenti.
  6.  Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della
spesa  relativa  al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e
potenziamento  operativo  delle  Forze  armate,  i proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.
  7.  In  deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello
Stato,  i  mezzi  ed  i  materiali  possono  essere alienati mediante
licitazione   privata   nello  stato  in  cui  si  trovano  o  previa
rottamazione.  Nell'ipotesi  in  cui due gare successive siano andate
deserte,  ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero
esperite  andrebbero  deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione
applichi  la  procedura  di  cui  al  comma  5,  le  alienazioni sono
effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.
  8.  L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima
istanza  di  almeno  tre  offerte ed in seconda istanza di almeno una
offerta  consistente  anche  nel  mero sgombero a titolo non oneroso.
L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto
prima  del  ritiro  dei  materiali  alienati.  Qualora  l'alienazione
consista  nel  mero  sgombero  dei materiali a titolo non oneroso, la
cessione   dei   citati   materiali,   limitatamente   a  quelli  non
d'armamento,  deve  essere prioritariamente accordata, da parte degli
organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  ad  organismi  di protezione civile, di
volontariato  e  ad  altre  amministrazioni pubbliche, che ne abbiano
fatta   esplicita   richiesta.   In   caso  di  infruttuosita'  delle
trattative,  allo  sgombero  del materiale provvede l'amministrazione
imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base.
  9.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano anche ai
materiali  e  mezzi che, alla data di entrata in vigore dello stesso,
siano  gia'  stati  dichiarati  fuori  uso  per  cause tecniche o per
normale  usura.  Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali
precedenti   esperimenti   di   vendita   che   si   siano   conclusi
infruttuosamente.
  10. I mezzi ed i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto
dell'attivita'  operativa  di  unita' militari all'estero, qualora ne
risultasse  non  conveniente  il  rimpatrio  in relazione ai costi di
trasporto, possono essere alienati nelle localita' in cui si trovano,
su  disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata.
A  seguito  di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti
materiali  possono  essere  ceduti  a  titolo gratuito a Forze armate
estere,  ad  autorita'  locali,  ad organizzazioni internazionali non
governative  o  ad  organismi di volontariato e di protezione civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti.